Cassazione Penale, Ordinanza n. 35807/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata ha impugnato la sentenza del 2 febbraio 2026 della Corte d’appello di Messina, che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato in concorso. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 603 c.p.p., lamentando che in appello non fosse stata disposta una perizia antropometrica e chiesta la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Con il secondo ha censurato la motivazione della decisione sul punto, deducendone l’apparenza o l’omissione. Con il terzo ha lamentato l’omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La contestazione riguardava il furto, in concorso, di circa trenta bottiglie di champagne, spumanti e superalcolici, per un valore di circa 1.000 euro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati giudicati manifestamente infondati: la Corte d’appello aveva spiegato che la rinnovazione istruttoria non era necessaria, valorizzando il pieno riconoscimento fotografico dell’imputata da parte di testimoni ritenuti ampiamente credibili e la documentazione fotografica acquisita. La motivazione è stata ritenuta sufficiente e la valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Anche il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche era motivato con la gravità del fatto, la reiterazione delle azioni furtive e la scaltrezza, mentre le condizioni di disagio e indigenza sono state ritenute irrilevanti rispetto alle concrete modalità del furto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
siffatta rinnovazione presuppone che il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti
La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello è necessaria quando il giudice non ritenga di poter decidere sulla base degli atti già acquisiti; se la decisione è possibile allo stato degli atti, può essere negato un ulteriore approfondimento, purché la scelta sia motivata.
Massime di principio
- La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello presuppone che il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la richiesta di un ulteriore accertamento può essere respinta quando gli elementi già acquisiti siano ritenuti sufficienti e la decisione dia conto delle ragioni della scelta.
- La valutazione di sufficienza degli elementi probatori e della necessità di rinnovare l’istruzione, se sorretta da motivazione non apparente, costituisce un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
- Nel negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli addotti o risultanti dagli atti: è sufficiente richiamare gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, anche uno solo, relativi alla personalità del colpevole, all’entità del reato o alle modalità della condotta.
Come è indicizzato
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