Cassazione Penale, Sentenza n. 29596/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, comma secondo, e 72, comma secondo, cod. pen., lamentando la mancanza di motivazione in ordine al presunto superamento del limite massimo di diciotto mesi di isolamento diurno previsto dall'art. 72, comma secondo, c.p.: si sosteneva che, posto che tutti i reati erano stati commessi prima dell'inizio dell'esecuzione in corso, il limite di 18 mesi non poteva essere oltrepassato per effetto del cumulo con pene temporanee anteriori, e che la Corte d'Appello non aveva motivato adeguatamente la fissazione di ulteriori mesi di isolamento diurno
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio dell'unicità dell'esecuzione (art. 663 c.p.p.) secondo cui, nel concorso tra ergastolo e pene detentive temporanee, le pene temporanee devono essere calcolate e aggiunte all'ergastolo in corso, con conseguente aumento del periodo di isolamento diurno. Ha inoltre osservato che l'isolamento diurno è una sanzione aggiuntiva per reati concorrenti e non una mera modalità dell'ergastolo. Nel caso concreto il Provvedimento del Procuratore Generale aveva già determinato la pena unica (ergastolo) con isolamento diurno di anni 1 e mesi 6 e aveva rimesso alla Corte d'appello la valutazione per ulteriore incremento in vista del cumulo: la Corte dell'esecuzione ha aggiunto 3 mesi, senza superare il limite massimo di tre anni previsto dall'art. 72, comma primo, cod. pen.; pertanto non è ravvisato alcun vizio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
limite massimo di tre anni (comma primo); limite di diciotto mesi (comma secondo) citato nel ricorso
L'art. 72 è stato interpretato nel senso che l'isolamento diurno costituisce una sanzione aggiuntiva per i delitti concorrenti e che, nel cumulo tra ergastolo e pene temporanee, le durate vanno sommate fino al massimo di tre anni previsto dal comma primo; il criterio moderatore del comma secondo impone una riduzione rispetto ai limiti ma non vieta l'aggiunta delle pene temporanee all'ergastolo quando i reati sono stati commessi anteriormente, purché la durata complessiva resti entro i limiti di legge
Richiamato con riferimento alla determinazione del concorso di pene in relazione alla data di commissione dei reati: i presupposti del concorso di pene si valutano considerando l'epoca dei fatti e l'anteriorità rispetto ai periodi di carcerazione
Richiamato come norma rilevante nella valutazione complessiva per la determinazione della pena unica in caso di cumulo e per l'applicazione del criterio moderatore insieme all'art. 72
art. 663 codice di procedura penale
Rilevato per il principio dell'unicità dell'esecuzione della pena: le pene concorrenti si eseguono in modo unitario e le pene temporanee possono essere aggiunte a un ergastolo già in corso, comportando aumento del periodo di isolamento diurno
art. 616 codice di procedura penale
Norma invocata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- In caso di concorso tra ergastolo e pene detentive temporanee va applicato il principio dell'unicità dell'esecuzione: le pene temporanee si calcolano e si aggiungono all'ergastolo in corso, con conseguente possibile aumento del periodo di isolamento diurno
- L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 c.p. è da considerare una sanzione aggiuntiva per reati concorrenti e non una mera modalità di esecuzione dell'ergastolo; pertanto può essere incrementato per assimilare pene detentive temporanee al fine di evitare l'impunità di reati concorrenti
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare la durata complessiva dell'isolamento diurno nel rispetto del limite massimo di tre anni previsto dall'art. 72, comma primo; il criterio moderatore (comma secondo) impone di determinare la durata in misura inferiore ai limiti ove applicabile
- Nella verifica del cumulo rileva la data di commissione dei reati: i reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione possono concorrere per la determinazione dell'isolamento diurno, salvo che la normativa o la giurisprudenza non impongano diversamente, e la motivazione del giudice dell'esecuzione deve chiarire come sono stati applicati i criteri di quantificazione
- Se si contesta il superamento di limiti previsti dalla legge, occorre verificare se la somma delle durate ecceda i limiti formali (es. 3 anni) e, in tal caso, se il criterio moderatore sia stato applicato correttamente; la mera affermazione del superamento non è sufficiente senza dimostrare la violazione effettiva dei limiti normativi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29558/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29559/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29561/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29562/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29563/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29564/2025 del 19/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →