Cassazione Civile, Ordinanza n. 12225/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dipendente di istituto bancario aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF applicate nel 2006 sulle somme ricevute dal Fondo complementare pensioni della banca, sostenendo che nella base imponibile dovesse essere esclusa la franchigia del 4% e che l’importo percepito fosse tassabile solo in misura ridotta, poiché collegato a una prestazione sostitutiva di una rendita già assoggettata a tassazione. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo provati i versamenti del lavoratore al fondo e non dimostrato che gli oneri contributivi fossero a carico del datore di lavoro; aveva inoltre escluso l’applicazione dell’"incrocio contributivo". L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la previdenza complementare è facoltativa e che la franchigia spetta solo ai contributi obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge, mentre le somme erogate dal fondo devono essere tassate per intero senza scomputo dei contributi versati dal lavoratore.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Ha ritenuto che la prestazione in capitale erogata dal fondo complementare, in esito alla definizione del rapporto pensionistico integrativo, segua il medesimo regime fiscale della pensione integrativa sostituita e che la base imponibile comprenda l’intera somma erogata, senza detrazione dei contributi versati dal lavoratore, poiché la non imponibilità riguarda solo i contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Ha inoltre condannato il controricorrente alle spese del giudizio di cassazione, compensando quelle dei gradi di merito per la peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 48 per sostenere il regime fiscale della prestazione erogata dal fondo pensione complementare; la Corte applica il principio secondo cui la prestazione segue il regime della pensione integrativa sostituita.
art. 48, comma 2, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
gli unici contributi previdenziali e assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi facoltativi alla previdenza complementare non beneficiano della franchigia e rientrano nella base imponibile.
art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
la prestazione in capitale erogata dal fondo costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui il lavoratore ha rinunciato, con conseguente applicazione del medesimo regime fiscale.
art. 19 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
indicato come norma attuale corrispondente al previgente art. 17, comma 2, nel richiamo normativo della decisione.
art. 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
indicato come norma attuale corrispondente al previgente art. 48, comma 2, lett. a), nel richiamo normativo della decisione.
Massime di principio
- La prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare al lavoratore ex dipendente, se sostitutiva della pensione integrativa, è fiscalmente assimilata alla stessa categoria reddituale della prestazione sostituita e ne segue il regime impositivo.
- Ai fini della determinazione della base imponibile delle somme erogate da un fondo pensione complementare, non è consentito detrarre i contributi versati dal lavoratore quando il relativo versamento non sia imposto dalla legge ma discenda da adesione facoltativa a un sistema previdenziale integrativo.
- La non imponibilità prevista per i contributi previdenziali e assistenziali opera solo per quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi a forme pensionistiche complementari di natura volontaria concorrono integralmente alla formazione del reddito.
- Quando la controversia riguarda esclusivamente la corretta qualificazione fiscale della prestazione e il fatto storico è pacifico, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12023/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12024/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12025/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12026/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12027/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12028/2023 del 08/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →