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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12225/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un ex dipendente di istituto bancario aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF applicate nel 2006 sulle somme ricevute dal Fondo complementare pensioni della banca, sostenendo che nella base imponibile dovesse essere esclusa la franchigia del 4% e che l’importo percepito fosse tassabile solo in misura ridotta, poiché collegato a una prestazione sostitutiva di una rendita già assoggettata a tassazione. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo provati i versamenti del lavoratore al fondo e non dimostrato che gli oneri contributivi fossero a carico del datore di lavoro; aveva inoltre escluso l’applicazione dell’"incrocio contributivo". L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la previdenza complementare è facoltativa e che la franchigia spetta solo ai contributi obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge, mentre le somme erogate dal fondo devono essere tassate per intero senza scomputo dei contributi versati dal lavoratore.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Ha ritenuto che la prestazione in capitale erogata dal fondo complementare, in esito alla definizione del rapporto pensionistico integrativo, segua il medesimo regime fiscale della pensione integrativa sostituita e che la base imponibile comprenda l’intera somma erogata, senza detrazione dei contributi versati dal lavoratore, poiché la non imponibilità riguarda solo i contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Ha inoltre condannato il controricorrente alle spese del giudizio di cassazione, compensando quelle dei gradi di merito per la peculiarità della materia.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare al lavoratore ex dipendente, se sostitutiva della pensione integrativa, è fiscalmente assimilata alla stessa categoria reddituale della prestazione sostituita e ne segue il regime impositivo.
  • Ai fini della determinazione della base imponibile delle somme erogate da un fondo pensione complementare, non è consentito detrarre i contributi versati dal lavoratore quando il relativo versamento non sia imposto dalla legge ma discenda da adesione facoltativa a un sistema previdenziale integrativo.
  • La non imponibilità prevista per i contributi previdenziali e assistenziali opera solo per quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi a forme pensionistiche complementari di natura volontaria concorrono integralmente alla formazione del reddito.
  • Quando la controversia riguarda esclusivamente la corretta qualificazione fiscale della prestazione e il fatto storico è pacifico, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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