Cassazione Penale, Sentenza n. 21006/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società fallita. La vicenda contestata riguarda la sottrazione/omissione delle scritture contabili con la finalità, secondo l'accusa, di procurare un ingiusto profitto a sé o a terzi e di arrecare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) errore di applicazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 530 c.p.p., sostenendo che non era stato provato il dolo specifico e che la condotta avrebbe potuto integrare al più la bancarotta documentale semplice; (2) erronea applicazione dell'art. 219, comma 2, legge fall., per mancanza di danno ai creditori; (3) omissione di applicazione d'ufficio della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. (segnalata ai sensi degli artt. 597, comma 5 c.p.p. e 62 n.4 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio: ha confermato che il dolo specifico può essere desunto dalle circostanze e dalla ricostruzione complessiva (es.: tenuta delle scritture solo fino a una certa data nonostante l'attività proseguita e l'emissione di fatture, inclusa una di ingente importo verso una AUSL). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità (mancata indicazione degli importi fatturati occultati). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché inedito (la richiesta di applicazione dell'attenuante non era stata formulata in appello e il giudice d'appello non aveva l'obbligo d'ufficio in assenza di elementi di fatto dedotti). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Distinzione tra occultamento/omessa tenuta delle scritture (fattispecie autonoma che richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) e fraudolenta tenuta delle scritture (dolo generico, richiede esame di libri rinvenuti). Il dolo specifico può essere desunto dalle circostanze e dalla complessiva ricostruzione dei fatti.
Richiamato dal ricorrente per denunciare difetto di motivazione nella prova del dolo specifico; la Corte ha ritenuto però che la motivazione di merito fosse adeguata e sufficiente a desumere il dolo dalle circostanze.
art. 219, secondo comma, legge fallimentare
Richiamato dal ricorrente in relazione all'asserita mancanza di danno ai creditori; la Corte ha dichiarato il motivo aspecifico per mancata indicazione degli importi, quindi non ha esaminato nel merito la questione del danno.
art. 597, quinto comma, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla lamentata omissione di applicazione d'ufficio di una circostanza attenuante; la Corte ha ritenuto la censura inedita e non fondata perché l'attenuante non era stata richiesta in appello né sostenuta con dati di fatto.
Circostanza attenuante contestata dal ricorrente; la Corte ha affermato che il giudice d'appello non è tenuto ad applicarla d'ufficio in assenza di specifica richiesta o elementi fattuali che la giustifichino.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per i limiti di esame del ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato entro i limiti consentiti.
Massime di principio
- In caso di bancarotta documentale, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto dalla ricostruzione complessiva dei fatti e da indici (es. tenuta delle scritture fino a un certo punto e poi omissione mentre l'attività continua con emissione di fatture).
- La distinzione tra occultamento/omessa tenuta (dolo specifico) e fraudolenta tenuta di scritture (dolo generico) è rilevante: per la prima il giudice può inferire l'intento fraudolento da elementi circumstanziali anche in assenza di libri rinvenuti e analizzati.
- Le censure generiche o aspecifiche (es. non indicare importi o dati essenziali) sono spesso dichiarate inammissibili e non consentono l'esame di merito delle questioni dedotte in cassazione.
- Il giudice d'appello non è tenuto ad applicare d'ufficio circostanze attenuanti non richieste o non fondate su elementi di fatto emersi nel giudizio d'appello; l'assenza di motivazione sul mancato esercizio di tale potere non costituisce automaticamente motivo di cassazione se l'imputato non aveva prima chiesto l'attenuante con dati concreti.
- Per contestare la qualificazione del dolo (specifico vs generico) in sede di cassazione è necessario che il motivo sia adeguatamente motivato e fondato sui fatti emersi nei gradi precedenti; altrimenti la ricostruzione di merito è confermata.
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