Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21006/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società fallita. La vicenda contestata riguarda la sottrazione/omissione delle scritture contabili con la finalità, secondo l'accusa, di procurare un ingiusto profitto a sé o a terzi e di arrecare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) errore di applicazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 530 c.p.p., sostenendo che non era stato provato il dolo specifico e che la condotta avrebbe potuto integrare al più la bancarotta documentale semplice; (2) erronea applicazione dell'art. 219, comma 2, legge fall., per mancanza di danno ai creditori; (3) omissione di applicazione d'ufficio della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. (segnalata ai sensi degli artt. 597, comma 5 c.p.p. e 62 n.4 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio: ha confermato che il dolo specifico può essere desunto dalle circostanze e dalla ricostruzione complessiva (es.: tenuta delle scritture solo fino a una certa data nonostante l'attività proseguita e l'emissione di fatture, inclusa una di ingente importo verso una AUSL). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità (mancata indicazione degli importi fatturati occultati). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché inedito (la richiesta di applicazione dell'attenuante non era stata formulata in appello e il giudice d'appello non aveva l'obbligo d'ufficio in assenza di elementi di fatto dedotti). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    Distinzione tra occultamento/omessa tenuta delle scritture (fattispecie autonoma che richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) e fraudolenta tenuta delle scritture (dolo generico, richiede esame di libri rinvenuti). Il dolo specifico può essere desunto dalle circostanze e dalla complessiva ricostruzione dei fatti.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare difetto di motivazione nella prova del dolo specifico; la Corte ha ritenuto però che la motivazione di merito fosse adeguata e sufficiente a desumere il dolo dalle circostanze.

  • art. 219, secondo comma, legge fallimentare

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'asserita mancanza di danno ai creditori; la Corte ha dichiarato il motivo aspecifico per mancata indicazione degli importi, quindi non ha esaminato nel merito la questione del danno.

  • art. 597, quinto comma, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla lamentata omissione di applicazione d'ufficio di una circostanza attenuante; la Corte ha ritenuto la censura inedita e non fondata perché l'attenuante non era stata richiesta in appello né sostenuta con dati di fatto.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Circostanza attenuante contestata dal ricorrente; la Corte ha affermato che il giudice d'appello non è tenuto ad applicarla d'ufficio in assenza di specifica richiesta o elementi fattuali che la giustifichino.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per i limiti di esame del ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato entro i limiti consentiti.

Massime di principio

  • In caso di bancarotta documentale, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto dalla ricostruzione complessiva dei fatti e da indici (es. tenuta delle scritture fino a un certo punto e poi omissione mentre l'attività continua con emissione di fatture).
  • La distinzione tra occultamento/omessa tenuta (dolo specifico) e fraudolenta tenuta di scritture (dolo generico) è rilevante: per la prima il giudice può inferire l'intento fraudolento da elementi circumstanziali anche in assenza di libri rinvenuti e analizzati.
  • Le censure generiche o aspecifiche (es. non indicare importi o dati essenziali) sono spesso dichiarate inammissibili e non consentono l'esame di merito delle questioni dedotte in cassazione.
  • Il giudice d'appello non è tenuto ad applicare d'ufficio circostanze attenuanti non richieste o non fondate su elementi di fatto emersi nel giudizio d'appello; l'assenza di motivazione sul mancato esercizio di tale potere non costituisce automaticamente motivo di cassazione se l'imputato non aveva prima chiesto l'attenuante con dati concreti.
  • Per contestare la qualificazione del dolo (specifico vs generico) in sede di cassazione è necessario che il motivo sia adeguatamente motivato e fondato sui fatti emersi nei gradi precedenti; altrimenti la ricostruzione di merito è confermata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.