Cassazione Penale, Sentenza n. 20906/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Genova per inosservanza o errata applicazione dell'art. 81 c.p.: pur avendo la Corte riconosciuto il vincolo della continuazione con reati già giudicati da altra sentenza irrevocabile, nel dispositivo non ha applicato correttamente l'aumento previsto per la continuazione sul reato più grave, arrivando anzi a indicare una pena finale inferiore a quella già inflitta per il solo reato più grave. Inoltre il PG ha chiesto la correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo ai sensi dell'art. 619 c.p.p., sostenendo che la motivazione chiaramente ricostruisce la volontà del giudice e che il contrasto è dovuto a un errore materiale nell'indicazione delle pene nel dispositivo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha rilevato un contrasto apparente tra motivazione e dispositivo dovuto a un errore materiale del dispositivo; ha ritenuto prevalente la motivazione quando essa consente di ricostruire chiaramente la volontà del giudice e ha proceduto a correggere il trattamento sanzionatorio senza rinvio. Ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e ha rideterminato la pena in: per Bevilacqua Domenico anni 6, mesi 4 di reclusione ed euro 967,00 di multa; per Bruzzese Maria Neve anni 5, mesi 10 di reclusione ed euro 900,00 di multa.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma richiamata quale massima di legittimità per dedurre inosservanza o errata applicazione della legge penale; il ricorso è stato fondato su questa motivazione di cassazione.
Interpretato nel senso che, riconosciuta la continuazione con reati già giudicati, l'aumento di pena deve essere applicato correttamente al reato più grave e non può produrre una pena complessiva inferiore a quella già inflitta per il solo reato più grave.
Utilizzato per giustificare la correzione di un errore materiale del dispositivo quando la motivazione rende chiaramente ricostruibile la volontà del giudice; consente la rettifica del dispositivo senza rinvio.
Massime di principio
- Se sussiste un contrasto tra dispositivo e motivazione e il dispositivo contiene un errore materiale oggettivamente riconoscibile, il giudice della legittimità può far prevalere la motivazione e rettificare il dispositivo senza rinvio, purché la motivazione ricostruisca inequivocabilmente la volontà decisoria.
- La procedura di correzione dell'errore materiale (art. 619 c.p.p.) è percorribile quando l'errore è formale e la motivazione mostra chiaramente il percorso logico e aritmetico seguito per determinare la pena.
- Nel riconoscere la continuazione (art. 81 c.p.), l'aumento dovuto per continuazione deve essere calcolato sul reato più grave e la pena complessiva non può risultare inferiore alla pena inflitta per il solo reato più grave già passato in giudicato.
- Il pubblico ministero può limitare il gravame alla sola parte sanzionatoria quando l'errore contestato concerne esclusivamente l'indicazione della pena e la motivazione chiarisce la volontà del giudice.
- Per evitare rischi di annullamento o rettifica, i giudici di merito devono verificare la coerenza formale tra motivazione e dispositivo e controllare con cura il calcolo aritmetico delle pene quando operano cumuli o aumenti per continuazione.
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