Cassazione Penale, Ordinanza n. 32071/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo sull'eccessività della pena non consentito in sede di legittimità, manifestamente infondato e comunque generico e reiterativo. La condanna è rimasta ferma; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per concorso nel reato di furto aggravato, contestando esclusivamente l'eccessività della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura non è deducibile in sede di legittimità nei termini prospettati e, comunque, è manifestamente infondata. La determinazione della pena, inclusi la fissazione della pena base e gli aumenti o le diminuzioni correlati alle circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso concreto, la Corte di appello aveva assolto adeguatamente l'obbligo motivazionale, richiamando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il motivo è stato inoltre ritenuto generico, poiché riproponeva in modo sostanzialmente pedissequo le doglianze già formulate in appello e da quel giudice puntualmente disattese, senza un confronto critico con le relative argomentazioni.
Norme richiamate
Richiamato quale disposizione sul reato continuato, nell'ambito della contestazione per concorso nel furto aggravato.
Richiamato quale disposizione sul concorso di persone nel reato.
Richiamato quale disposizione incriminatrice del furto.
Richiamato per le circostanze aggravanti del furto contestate nel caso concreto.
Indicato quale parametro che vincola la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.
Indicato quale criterio per la graduazione della pena e la valutazione degli elementi rilevanti.
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la quantificazione degli aumenti o delle diminuzioni connessi alle circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando sia esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- In sede di legittimità non è consentita una censura sull'entità della pena che si risolva nella mera richiesta di una diversa valutazione degli elementi già apprezzati dal giudice di merito, se la motivazione sulla pena è congrua e individua gli elementi decisivi o rilevanti.
- È generico e inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che reiteri le doglianze già proposte in appello e da quel giudice disattese senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La riproposizione pedissequa di censure già esaminate e respinte dal giudice di appello, priva di specifico confronto con la motivazione della decisione impugnata, non soddisfa l'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.
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