Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1844/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. l, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 2) il decreto del Ministro dell’Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni; 3) il decreto dipartimentale n. 31 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni con cui è stata nominata la commissione medica per la citata procedura concorsuale; 4) il decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione; 5) il decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019. "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", unitamente alla Tabella “A” che fa parte integrante del decreto; 6) il punto “12” Allegato “A”, dell’art. 1 comma 4, del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166; 7) l’art. 5, comma 7, del decreto del Ministro dell’Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, secondo cui il giudizio definitivo di non idoneità comporta l’esclusione dal concorso; 8) il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale del 16 maggio 2024; 9) la scheda medica e il verbale n. 119 del 13 maggio 2024 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “HCM asimmetrica settale non ostruttiva, con quota di fibrosi macroscopica (mappe T1 RM cuore con mdc) - Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 4, Allegato A, punto 12”; 10) la cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale; 11) il D.M. 238 del 14 novembre 2018, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco riservata al personale volontario, che disciplina l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»; 12) l’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; 13) il D.M. n. 283 del 23 maggio 2019; 14) il D.M. 5 febbraio 2002 e specificatamente della Tabella “A” dello stesso decreto; 15) il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sull’ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 16) il D. M. dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 4, Allegato A, punto 12; 17) il decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 18) ove occorra e per quanto di ragione, il decreto di cancellazione dall’elenco dei Vigili del fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Palermo per inidoneità al servizio ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente; 19) ove occorre e possa, la graduatoria finale approvata con D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche; 20) tutti gli atti e provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale; quanto ai motivi aggiunti: del decreto n. 725 del 18 febbraio 2026; nonché per l’adozione di ogni provvedimento cautelare utile a tutelare la posizione del ricorrente; nonché per la condanna della p.a., al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202407875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per giudizio di non idoneità fisica relativo a patologia cardiaca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del fuoco, inclusi il bando, la disciplina regolamentare dei requisiti di idoneità, la nomina della commissione medica, la graduatoria, il verbale e la scheda medica recanti il giudizio di non idoneità, nonché il decreto di esclusione e, con motivi aggiunti, il decreto n. 725 del 18 febbraio 2026. Il giudizio di non idoneità era motivato dalla diagnosi di "HCM asimmetrica settale non ostruttiva, con quota di fibrosi macroscopica" e dal richiamo al punto 12 dell'Allegato A al decreto ministeriale 4 novembre 2019, n. 166. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, la sospensione cautelare, la convocazione alle ulteriori fasi concorsuali in forma specifica e, in subordine, il risarcimento del danno. Nell'ordinanza in esame il TAR considera esclusivamente la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti. Dal testo emerge che il ricorrente non ha depositato documentazione nuova rispetto a quella già esaminata dal Tribunale nella precedente ordinanza cautelare n. 5643 del 2024; il giudice richiama inoltre gli esiti della verificazione disposta nel giudizio e quanto già osservato dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 43 del 2025.

La decisione

Il TAR respinge la domanda cautelare formulata con i motivi aggiunti, ritenendo insussistenti i presupposti per concedere la misura nelle more dell'udienza di merito. La valutazione cautelare si fonda sulle risultanze del verificatore, sui precedenti provvedimenti cautelari del TAR e del Consiglio di Stato e sull'assenza di documentazione nuova idonea a modificare il quadro già esaminato. L'udienza pubblica per la trattazione del merito, fissata per il 23 giugno 2026, viene confermata. Le spese della fase cautelare sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ritiene non sussistenti i presupposti per la concessione della misura richiesta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a giustificazione dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati personali del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la concessione della misura presuppone la sussistenza dei requisiti cautelari previsti dall'art. 55 c.p.a.; tali presupposti possono essere esclusi sulla base delle risultanze della verificazione e delle precedenti valutazioni cautelari già compiute nel medesimo giudizio.
  • L'assenza di documentazione nuova rispetto a quella già esaminata dal giudice può giustificare il rigetto della domanda cautelare successiva quando non emergano elementi idonei a modificare il quadro valutativo precedente.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.