Cassazione Penale, Ordinanza n. 17000/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo, rilevando il mancato confronto con la motivazione della sentenza d'appello sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado con rito abbreviato per una condotta di cessione continuata di cocaina e la cui condanna era stata confermata dalla Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione esclusivamente in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa ha sostenuto, in sostanza, che la motivazione sul punto fosse viziata; la Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico perché non si confrontava effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso le attenuanti valorizzando l'assenza di elementi positivi, la stabilità dell'attività illecita desunta dalle dichiarazioni degli acquirenti e la mancanza di resipiscenza. Il ricorso si limitava a rilievi generici e a richiami giurisprudenziali, senza allegazioni idonee a superare il principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di circostanze favorevoli e non richiede più, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza.
Norme richiamate
La concessione delle attenuanti generiche non è più fondata sul solo stato di incensuratezza; il giudice può legittimamente negarle in assenza di elementi o circostanze positivi.
Riforma richiamata come base della modifica dell'art. 62-bis c.p. in senso più restrittivo sulla valorizzazione della sola incensuratezza.
Norma di conversione del d.l. n. 92/2008 richiamata per la riforma dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito; la censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivamente valutabili, specie quando il giudice di merito evidenzi la stabilità della condotta criminosa e la mancanza di resipiscenza.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non è sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche, occorrendo ulteriori elementi favorevoli alla personalità dell'imputato o al fatto.
- In sede di legittimità non è ammissibile una critica che si limiti a richiami giurisprudenziali astratti senza spiegare perché la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica o giuridicamente erronea.
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