Cassazione Penale, Sentenza n. 13711/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione basata su unica doglianza: mancata assunzione di prove decisive (in particolare l'acquisizione di filmati di videosorveglianza che avrebbero ripreso i rapinatori all'ingresso della banca e indagini genetiche sui reperti sequestrati) e vizio di motivazione del giudice di merito per il rigetto della richiesta di acquisizione di tali prove. La difesa sosteneva che i filmati avrebbero potuto smentire il riconoscimento dell'imputato da parte degli agenti verbalizzanti effettuato due settimane dopo in circostanze fortuite e senza adeguata verifica dell'attendibilità; analoga censura riguardava l'omesso accertamento genetico sui reperti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla mancata assunzione di prova decisiva non fosse proponibile in cassazione poiché la difesa non aveva chiesto l'ammissione dei filmati ai sensi dell'art. 495, secondo comma, c.p.p., ma non aveva neppure formulato tale richiesta nel dibattimento. Quanto alla richiesta di rinnovo dell'istruttoria in appello (acquisizione dei filmati), trattandosi di prova non sopravvenuta, la parte doveva dimostrarne la necessità e la decisività per superare la presunzione di completezza del compendio probatorio; il rigetto era motivato e ammissibile anche implicitamente. I motivi nuovi presentati personalmente dal ricorrente sono stati considerati inammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, lett. d) cod. proc. pen.
Consente la censura per mancata assunzione di prova decisiva in cassazione, ma solo se quella prova era stata richiesta secondo le forme dell'art. 495, secondo comma; la Corte ha escluso il difetto perché la richiesta non era stata formulata correttamente in primo grado
art. 495, secondo comma, cod. proc. pen.
Regola la richiesta di ammissione di mezzi di prova in dibattimento; la Cassazione sottolinea che la mancata richiesta formale secondo questa disposizione impedisce poi di dedurre in cassazione la mancata assunzione della prova
Attribuisce al giudice poteri discrezionali di integrazione probatoria; la giurisprudenza richiamata distingue tra richieste formali ai sensi dell'art. 495 e mere invocazioni della discrezionalità ex art. 507, con diversa rilevanza ai fini della cassazione
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; per prove non sopravvenute richiede che la parte dimostri la necessità e la decisività dell'acquisizione per superare la presunzione di completezza del primo grado
Prevede la condanna alle somme a titolo di ammenda per i ricorsi inammissibili quando ricorrono profili di colpa; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente a euro 3.000
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. I. n.176/2020) e art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. I. 25/02/2022 n.15)
Richiamate le disposizioni ordinarie di ammodernamento/formalità procedurali per l'esame del ricorso (modalità di trattazione in Corte); menzionate come norme applicabili al procedimento di esame
Massime di principio
- In Cassazione una censura per mancata assunzione di prova decisiva è ammissibile solo se la parte aveva richiesto l'ammissione del mezzo di prova nel rispetto dell'art. 495, secondo comma, c.p.p.; l'assenza di tale richiesta nel dibattimento rende la censura inammissibile
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello per prove non sopravvenute deve dimostrare la "necessità" e la "decisività" della prova per superare la presunzione di completezza del primo grado; il rigetto può essere correttamente motivato anche implicitamente
- Le prove sopravvenute o successivamente scoperte dopo la sentenza di primo grado costituiscono l'unica ipotesi in cui la mancata rinnovazione possa integrare un vizio rilevante per cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. d)
- Nuovi motivi introdotti personalmente dal ricorrente in Cassazione sono spesso inammissibili per vizi formali o perché tardivi; occorre rispettare le modalità di proposizione previste
- Il giudice può condannare il ricorrente al pagamento di somme a titolo di ammenda quando il ricorso sia inammissibile per colpa, fermo restando il rispetto dei criteri di proporzionalità previsti dall'art. 616 c.p.p.
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