Cassazione Civile, Ordinanza n. 19644/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non sono state pronunciate statuizioni sulle spese processuali, in ragione della mancata costituzione degli intimati.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Larino. Tuttavia, prima della decisione sul ricorso, è stata depositata rinuncia al ricorso in data 7 marzo 2026. Il Collegio ha verificato che la rinuncia presentava i requisiti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c. e, poiché le controparti erano rimaste intimate, non ha disposto spese.
Norme richiamate
richiamato quale base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
la rinuncia al ricorso deve possedere i requisiti previsti dalla norma
la Corte ha ritenuto valida la rinuncia ai sensi della disciplina sulla rinuncia al ricorso in cassazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata e assistita dai requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando tutte le controparti sono rimaste intimate, la Corte può dichiarare l'estinzione senza provvedere sulle spese.
- In presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e si limita a rilevare l'effetto estintivo del procedimento.
Come è indicizzato
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