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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03264/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Roma aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato per appropriazione indebita aggravata dalla relazione di prestazione d'opera e in continuazione. Il difensore ha proposto ricorso deducendo: (1) l'erronea motivazione sulla procedibilità, sostenendo che il reato, originariamente perseguibile d'ufficio, era divenuto procedibile a querela per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018; poiché la querela risultava presentata il 29 marzo 2018, prima dell'entrata in vigore del nuovo regime, sarebbe stata tardiva e quindi inefficace; (2) la prescrizione del reato, ritenendo maturato il termine estintivo. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, applicando il principio secondo cui, nei procedimenti pendenti per reati divenuti procedibili a querela per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018, la disciplina transitoria dell'art. 12, comma 2, si applica anche quando la persona offesa abbia già manifestato una volontà punitiva in un momento in cui la querela non era ancora richiesta; perciò, in presenza di querela, l'avviso alla persona offesa è superfluo e resta irrilevante la questione della tempestività della querela. Quanto alla prescrizione, la Corte ha osservato che il motivo era manifestamente infondato, perché l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata e, comunque, alla data della sentenza di appello il termine non era ancora decorso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha applicato l'orientamento consolidato secondo cui, per i reati divenuti perseguibili a querela a seguito del d.lgs. n. 36 del 2018, la valutazione sulla condizione di procedibilità va compiuta alla luce del nuovo regime e della disciplina transitoria dell'art. 12 del decreto, senza attribuire rilievo a eventuali irregolarità della manifestazione di volontà punitiva intervenute quando la querela non era ancora necessaria. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il termine prescrizionale, riferito al fatto commesso nel maggio 2017, non era ancora spirato alla data della sentenza di appello e, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione maturata successivamente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 81, 61 n. 11 e 646 c.p.

    Indicati come base della condanna confermata in appello; il fatto è stato qualificato come appropriazione indebita aggravata e in continuazione.

  • art. 646 c.p.

    Norma incriminatrice del reato contestato, appropriazione indebita.

  • art. 61 n. 11 c.p.

    Richiamato come aggravante della relazione di prestazione d'opera.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato quale riferimento alla continuazione.

  • d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36

    Ha introdotto il nuovo regime di procedibilità a querela per determinati reati e una disciplina transitoria per i procedimenti pendenti.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36

    Nei procedimenti pendenti impone l'avviso alla persona offesa della facoltà di proporre querela; la Corte ne afferma l'applicabilità anche se la persona offesa aveva già manifestato in precedenza volontà punitiva.

  • art. 124 c.p.

    Richiamato solo per il termine di proposizione della querela, che il ricorrente assumeva violato.

Massime di principio

  • Nei procedimenti pendenti per reati trasformati da procedibili d'ufficio a procedibili a querela, la verifica della condizione di procedibilità va effettuata alla luce del nuovo regime e della disciplina transitoria, con riferimento al momento di entrata in vigore della riforma o all'avviso alla persona offesa.
  • Se la persona offesa ha comunque proposto querela, eventuali irregolarità della precedente manifestazione di volontà punitiva, avvenuta quando la querela non era ancora richiesta, non incidono sulla procedibilità.
  • La disciplina transitoria del mutamento del regime di procedibilità mira a rimettere la persona offesa in condizione di valutare l'esercizio del diritto di querela, ma non consente di valorizzare come ostacolo alla procedibilità difetti riferiti a un segmento procedimentale anteriore e diverso.
  • L'inammissibilità del ricorso preclude alla Corte di cassazione il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
  • Ai fini della verifica della prescrizione, occorre comunque considerare il termine applicabile al fatto e confrontarlo con la data della decisione impugnata; se il termine non è ancora decorso, il motivo è infondato.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

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