Cassazione Penale, Sentenza n. 40942/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per manifesta illogicità della motivazione con riguardo al profilo doloso, considerando l'idoneità del domicilio originario non accertata, la buona fede del ricorrente e la segnalazione agli organi di polizia. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per travisamento della prova e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 385 c.p., sostenendo che non fosse provato il dolo di essersi volontariamente allontanato dagli arresti domiciliari: era stato infatti cacciato dal proprietario dal domicilio assegnato, aveva prontamente segnalato l'accaduto alla polizia e si era temporaneamente recato da un amico.
Norme richiamate
La norma penale inerente l'allontanamento da una misura cautelare: la Cassazione ha ritenuto che mancasse il dolo necessario per la fattispecie, alla luce delle circostanze di buona fede e dell'impossibilità di permanere nel domicilio originario.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020
Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; ha riguardo alla modalità di svolgimento del giudizio (disposizione sulla trattazione scritta), non al merito sostanziale.
Massime di principio
- L'allontanamento dagli arresti domiciliari integra il reato solo se è dimostrato il dolo di sottrarsi volontariamente alla misura; l'assenza di volontarietà o la prova di buona fede escludono la responsabilità penale.
- La idoneità del domicilio indicato per la misura è elemento rilevante: se il domicilio risulta non idoneo o il soggetto è allontanato dal proprietario, la condotta può non integrare il reato.
- La tempestiva segnalazione agli organi di polizia e la ricerca di soluzioni alternative (essere ospitati da un amico, chiedere istruzioni) sono elementi che possono comprovare l'assenza del dolo.
- Il ritrovamento del soggetto nelle vicinanze del secondo domicilio o la necessità di contattare la polizia non costituiscono, da soli, prova del volontario allontanamento.
- Il giudice deve motivare concretamente la valutazione della colpevolezza, evitando conclusioni basate su supposizioni o su elementi formali privi di riscontro sulla volontarietà dell'allontanamento.
Testo integrale
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