Cassazione Penale, Ordinanza n. 07849/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per più reati contro il patrimonio. Nel ricorso e nella successiva memoria ha dedotto, in sintesi: la maturazione della prescrizione; violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 640, 641, 133, 99 e 62-bis c.p.; l'erronea valutazione della responsabilità e della qualificazione giuridica; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la dosimetria della pena; l'illegittimità/insufficienza della valutazione della recidiva specifica infraquinquennale. La Corte rileva che i motivi sono generici, non specifici e sostanzialmente mirano a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che il ricorrente aveva errato nel calcolare la pena edittale massima della ricettazione, pari a otto anni e non a sei. Ha inoltre reputato privi di specificità e manifestamente infondati gli ulteriori motivi, perché non correlati in modo adeguato alla motivazione della sentenza impugnata e volti, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti. Ha considerato congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla pena, e ha ritenuto adeguatamente esaminata in concreto la recidiva specifica infraquinquennale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La pena edittale massima della ricettazione è indicata in otto anni di reclusione; tale dato escludeva l'assunto difensivo posto a base del motivo sulla prescrizione.
È richiamato tra le norme oggetto di doglianza difensiva, ma la Corte reputa il motivo generico e manifestamente infondato.
È richiamato tra le norme oggetto di doglianza difensiva, ma la Corte reputa il motivo generico e manifestamente infondato.
È richiamato per contestare pena e recidiva; la Corte ribadisce che la recidiva specifica e infraquinquennale va valutata in concreto anche alla luce dei criteri di cui a tale norma.
È richiamato in relazione alla recidiva; la Corte afferma che, per la recidiva specifica e infraquinquennale, occorre verificare sia il presupposto formale sia quello sostanziale.
È richiamato in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte afferma che è sufficiente una motivazione congrua fondata su elementi negativi o sull'assenza di elementi positivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la doglianza sulla prescrizione è infondata quando si fonda su un errato calcolo della pena edittale massima del reato contestato.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico non solo in senso interno, ma anche in senso esterno: deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non limitarsi a formule apparenti o assertive.
- Sono inammissibili i motivi che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano in realtà a una rivalutazione delle prove o a una ricostruzione alternativa del fatto.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevi l'assenza di elementi positivi, senza dover esaminare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice richiami gli elementi ritenuti rilevanti e la pena irrogata sia inferiore alla media edittale, non essendo necessaria una dettagliata giustificazione.
- La recidiva specifica infraquinquennale richiede una valutazione in concreto sia del presupposto formale, sia di quello sostanziale della maggiore colpevolezza e della più elevata capacità a delinquere.
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