Cassazione Penale, Ordinanza n. 09004/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo infondata la doglianza sull'elemento soggettivo e sulla motivazione. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la non esclusione di profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi sono stati proposti da due imputati nei cui confronti si procede per il reato di violazione di sigilli ex art. 349 c.p., avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/12/2024. Il motivo dedotto riguardava l'asserita inconsapevolezza dell'esistenza del sequestro, con conseguente mancanza dell'elemento soggettivo, nonché l'illogicità e carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura infondata perché la motivazione di merito era adeguata nel valorizzare il dolo eventuale: il vincolo risultava apposto sul locale ove i ricorrenti erano stati rinvenuti; pochi giorni prima il locale era stato sequestrato per ragioni connesse alla droga; all'interno erano presenti buste e secchi normalmente usati per la conservazione e preparazione di stupefacenti, elementi che rendevano logicamente sostenibile la consapevolezza almeno eventuale del sequestro.
Norme richiamate
La violazione dei sigilli è stata contestata e la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini della responsabilità, la ricostruzione del dolo eventuale in ordine alla consapevolezza del vincolo apposto sul locale.
È stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- Nel reato di violazione di sigilli, la consapevolezza del vincolo può essere desunta anche da elementi fattuali complessivi e non solo da una conoscenza espressa e diretta del sequestro.
- La motivazione è adeguata quando il giudice di merito collega la sussistenza del dolo eventuale a circostanze concrete convergenti, come la recente esecuzione del sequestro e la presenza dell'imputato nel luogo sequestrato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare in modo assertivo la valutazione di fatto e la tenuta logica della motivazione, senza evidenziare reali vizi giuridici o manifesti illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ove non siano esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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