Cassazione Penale, Sentenza n. 32179/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva contro la condanna per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, D.L. n. 4/2019 per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza senza possedere il requisito della stabile residenza in Italia per almeno 10 anni, comprensivi degli ultimi due, con riferimento alla domanda presentata il 26/01/2021 (importo indebitamente percepito € 387,99). L'imputato ha dedotto quattro motivi: 1) incompatibilità della norma nazionale (requisito della stabile residenza) con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e giurisprudenza della Corte di Giustizia; 2) intervenuta abolizione dell'istituto del reddito di cittadinanza e delle sanzioni penali dalla legge di bilancio 2023 (effetto dal 01/01/2024); 3) mancanza dell'elemento soggettivo del reato per aver agito in buona fede, essendo straniero con scarsa conoscenza della lingua, avendo compilato la domanda tramite intermediario abilitato e essendo fiscalmente censito in Italia dal 21/06/2016; 4) omessa traduzione della sentenza d'appello nella lingua nota all'imputato, con conseguente nullità e sospensione dei termini di impugnazione fino alla conoscenza dell'atto in lingua accessibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto preliminare e assorbente l'ultimo motivo relativo all'omessa traduzione della sentenza d'appello nella lingua nota all'imputato. Richiamando la decisione delle Sezioni Unite (29/05/2025, N.M.) sulla nullità della "sentenza-documento" per mancata traduzione, ha accertato che l'imputato aveva scarsa conoscenza dell'italiano, che in primo grado gli atti erano stati tradotti ma che la sentenza d'appello era redatta solo in italiano e non era stata tradotta. Ne è conseguita la nullità generale a regime intermedio della sentenza-documento. Per questo motivo la Corte ha annullato la sentenza impugnata per omessa traduzione e ha rinviato alla Corte di appello di Catanzaro per la traduzione della sentenza; ha così dichiarato superflua l'ulteriore disamina dei restanti motivi. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, D.L. n. 4 del 2019
Norma nazionale che subordina la fruizione del reddito di cittadinanza al possesso del requisito della stabile residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi; qui contestata come fondamento della fattispecie penale per percezione indebita.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (richiamata in relazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia)
Argomento invocato dal ricorrente: la normativa nazionale (requisito di stabile residenza) sarebbe in contrasto con la Carta; la questione rimanda a un conflitto tra diritto nazionale e diritto dell'Unione, suscettibile di disapplicazione se accertato.
Richiamata dal ricorrente per sostenere l'abolizione dell'istituto del reddito di cittadinanza e delle correlative sanzioni penali con efficacia dal 01/01/2024; la doglianza mira a eliminare la punibilità per fatti riferiti al periodo successivo all'entrata in vigore della modifica.
Decisione Sez. U, 29/05/2025, N.M. (giurisprudenza di legittimità)
Principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite: la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca l'italiano determina la nullità generale a regime intermedio della "sentenza-documento" e impone il rinvio al giudice di grado precedente per la traduzione; principio applicato dalla Cassazione nel caso concreto.
Massime di principio
- La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato può comportare la nullità della "sentenza-documento" e portare all'annullamento della pronuncia impugnata; è un motivo preliminare e assorbente che rende superflua l'ulteriore disamina dei motivi sostanziali.
- Se in un grado di giudizio gli atti sono stati tradotti ma la sentenza di grado successivo è redatta solo in italiano, l'omessa traduzione di quest'ultima può comunque determinare nullità e obbligo di traduzione conseguente; la Corte può annullare la sentenza e rinviare per la traduzione senza riesaminare il merito.
- In situazioni simili, l'imputato deve tempestivamente far valere l'esigenza di traduzione/assistente linguistico; la difesa dovrebbe documentare la scarsa conoscenza della lingua e produrre elementi che attestino la lingua nota all'imputato.
- Le questioni di diritto sostanziale (es. conflitto fra norma nazionale e diritto UE, abolizione della fattispecie o mancanza del dolo per affidamento su intermediario) restano rilevanti ma possono non essere esaminate se sussiste un vizio procedurale preliminare come l'omessa traduzione; tali questioni dovranno essere valutate dopo che la regolarità linguistica del provvedimento sia stata ristabilita.
- In ordine pratico, nelle procedure che coinvolgono stranieri o persone con limitata conoscenza dell'italiano, è fondamentale garantire la traduzione di tutte le comunicazioni e delle sentenze per evitare la nullità processuale e la sospensione dei termini.
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