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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14938/2022 del 15/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione che dispone la consegna alla Polonia ai sensi di mandato d'arresto europeo per un delitto di truffa. Deduce: I) violazione dell'art. 7, comma 4, legge n. 69/2005 perché la misura cautelare sottesa al mandato avrebbe durata inferiore a quattro mesi; II) violazione dell'art. 7, comma 1, legge n. 69/2005 per difetto della doppia punibilità, sostenendo che si tratterebbe in realtà di un mero inadempimento contrattuale parziale; III) violazione dell'art. 2 legge n. 69/2005 e degli artt. 49 e 52, par. 1, della Carta di Nizza per sproporzione della sanzione (pena massima polacca fino a 8 anni) rispetto al valore della presunta truffa (inferiore ai 350 euro).

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato l'esistenza delle condizioni per la consegna alla Polonia. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: l'art. 7, comma 4, legge 69/2005 si applica alle sentenze di condanna non alle misure cautelari; la truffa rientra tra i reati per cui il mandato si esegue anche senza verifica della doppia punibilità (decisione quadro 2002/584/GAI, art. 2 par. 2) e, comunque, il fatto è previsto come reato anche dall'ordinamento italiano; la diversità del trattamento sanzionatorio non è di per sé ostativa se non è "del tutto irragionevole" o manifestamente in contrasto coi principi di legalità e proporzionalità. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005

    Si applica esclusivamente ai mandati emessi in esecuzione di sentenze di condanna (pene o misure di sicurezza), non alle misure cautelari preventive

  • legge n. 69 del 2005

    L'esecuzione del mandato richiede che il fatto sia previsto come reato anche dall'ordinamento nazionale, ma la valutazione è indipendente dalla qualificazione giuridica e dagli specifici elementi costitutivi forniti dallo Stato emittente

  • legge n. 69 del 2005

    Alcuni reati (fra cui la truffa nel caso di specie) sono eseguiti indipendentemente dalla verifica della doppia punibilità, in attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI

  • decisione quadro 2002/584/GAI

    Indica i reati per i quali il mandato d'arresto europeo può essere eseguito senza verifica della doppia punibilità; la truffa rientra fra questi se punita nello Stato emittente con pena superiore a tre anni

  • d.lgs. n. 10 del 2021

    art. 3 (abrogazione comma 4 art. 6 legge n. 69/2005)

    Ha eliminato l'obbligo di contenere nel mandato dettagli come fonti di prova; di conseguenza il giudice italiano non effettua un sindacato sulla serietà dell'ipotesi accusatoria basato su tali elementi

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza)

    Richiamati dal ricorrente in tema di proporzionalità della pena; la Corte ha ritenuto che la tutela prevista dalla Carta consente di opporre la consegna solo se il trattamento sanzionatorio nello Stato richiedente è manifestamente irragionevole e contrario ai principi fondamentali

  • codice di procedura penale

    Prevede che l'inammissibilità del ricorso comporti la condanna del proponente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte lo ha applicato disponendo la sanzione di 3.000 euro

Massime di principio

  • Il limite di "durata" indicato dall'art. 7, comma 4, legge 69/2005 riguarda le pene definite in sentenza e non impedisce l'esecuzione di mandati emessi per misure cautelari preventive di breve durata
  • Per alcuni reati elencati dalla decisione quadro 2002/584/GAI (es. truffa quando punita con pena superiore a tre anni nello Stato emittente) non è necessario verificare la doppia punibilità: l'Italia esegue il mandato anche se la qualificazione e gli elementi differrono formalmente
  • Dopo l'abrogazione delle previsioni che imponevano l'indicazione dettagliata di fonti di prova nel mandato, il sindacato del giudice italiano sulla consistenza dell'accusa è molto limitato; il controllo si concentra sulla regolarità formale del mandato e sui profili di ordine pubblico o diritti fondamentali
  • La diversità del trattamento sanzionatorio tra Stati non è di per sé ostativa alla consegna; può impedire l'esecuzione solo se la pena richiesta è manifestamente irragionevole o in palese contrasto con i principi di legalità e proporzionalità
  • Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; prima di proporre impugnazioni è opportuno valutare la fondatezza delle questioni giuridiche sollevate

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