Cassazione Penale, Ordinanza n. 09699/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 27/06/2023, che aveva determinato una pena collegata a un fatto di evasione divenuto l'unico capo fondante la responsabilità. Nel ricorso venivano dedotti due motivi: con il primo si contestava genericamente la misura della pena irrogata per l'evasione, ritenuta eccessiva; con il secondo si lamentava una asserita lesione del diritto di difesa, sostenendo che, a seguito del rinvio dell'udienza dal 14 marzo 2023 al 27 giugno 2023, sarebbe stata necessaria una nuova comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto solo a contestare la misura della pena, che era stata determinata senza violazione di legge; ha osservato, inoltre, che il fatto di evasione era divenuto l'unico fondamento della responsabilità, sicché il passaggio da reato satellite a fatto esclusivo aveva legittimato una pena più grave di quella originariamente fissata come aumento. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché le conclusioni del pubblico ministero erano state già depositate per l'udienza del 14 marzo 2023 e comunicate alla difesa via PEC il 7 marzo 2023; il rinvio alla successiva udienza del 27 giugno 2023 non imponeva una nuova comunicazione, non essendovi stata alcuna lesione del diritto di difesa. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, seguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una censura meramente generica sulla misura della pena quando la determinazione sanzionatoria risulti conforme alla legge e non emergano specifiche violazioni di legge.
- Quando, nel giudizio di merito, un fatto originariamente considerato come reato satellite diventa l'unico titolo di responsabilità, il giudice può ricalibrare la pena tenendo conto della diversa base sanzionatoria senza che ciò integri di per sé una violazione di legge.
- Il rinvio dell'udienza non comporta automaticamente la rinnovazione della comunicazione delle conclusioni già validamente depositate e trasmesse alla difesa, se la parte ha già ricevuto regolare avviso e non risulta una concreta lesione del diritto di difesa.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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