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Sentenza

Sentenza n. 575/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento, dei provvedimenti amministrativi adottati entrambi dalla Questura della Provincia di Firenze n. -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- per -OMISSIS-, e -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- per -OMISSIS-, n. -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- per -OMISSIS-e n. -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- per -OMISSIS- con i quali veniva ordinato il divieto “di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell’Unione europea per la durata di anni tre.

Giustizia amministrativa202500377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: quattro provvedimenti del Questore di Firenze recanti il divieto, per tre anni, di accedere ai luoghi di svolgimento di incontri e tornei di calcio sul territorio nazionale e degli altri Stati dell'Unione europea

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatari di DASPO)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, adottati in relazione agli scontri verificatisi il 6 aprile 2024 presso la fermata Buonsignori della tramvia di Firenze tra tifosi della Fiorentina e tifosi della Sampdoria. Hanno dedotto la violazione dell'art. 6, comma 1, della l. 401/1989, per l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della misura, non essendo stata dimostrata la loro partecipazione all'aggressione o ad alcuna condotta violenta. Hanno inoltre dedotto la violazione degli artt. 3 e 10 della l. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, con riguardo alla mancata dimostrazione della pericolosità sociale e al mancato rispetto del principio di gradualità della sanzione. In particolare, hanno contestato l'attendibilità delle identificazioni fotografiche e l'assenza di una differenziazione delle rispettive condotte nei provvedimenti. Il TAR, con ordinanza istruttoria, ha richiesto all'Amministrazione la relazione e la documentazione istruttoria poste a fondamento degli atti; successivamente ha accolto la domanda cautelare sospendendo gli effetti dei provvedimenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i quattro provvedimenti impugnati. Dagli atti istruttori non era possibile stabilire quale fosse stato l'apporto dei ricorrenti agli scontri, anche perché la stessa Digos aveva riferito che l'aggressione si era verificata nei pressi delle porte della tramvia e non era visibile nelle immagini delle telecamere comunali. Per uno dei ricorrenti non era dimostrata la presenza nell'autovettura diretta verso il luogo degli scontri; inoltre, il soggetto indicato in un fotogramma come uno dei ricorrenti non corrispondeva alle sue caratteristiche somatiche. Analogamente, per un altro ricorrente mancava evidenza della corrispondenza con il soggetto ripreso in un diverso fotogramma. Più in generale, le fotografie erano di scarsa qualità, acquisite da notevole distanza, e ritraevano soggetti con abiti scuri e volto coperto, sicché non consentivano né un'identificazione minimamente certa né la dimostrazione della partecipazione agli scontri o di un contributo alla loro realizzazione. Il TAR ha quindi ritenuto meramente ipotetico il quadro istruttorio e priva di riscontro probatorio l'affermazione dell'Amministrazione circa la partecipazione dei destinatari all'aggressione, con conseguente insussistenza della base fattuale necessaria anche per formulare un giudizio di pericolosità. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, l. 401/1989

    "divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell’Unione europea per la durata di anni tre"

    La misura interdittiva richiede la dimostrazione dei presupposti fattuali che consentano di riferire al destinatario una partecipazione concreta alla condotta violenta e di fondare su elementi adeguati il giudizio di pericolosità.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento deve motivare adeguatamente la riconducibilità della condotta al destinatario e il giudizio di pericolosità; una motivazione sostanzialmente identica per destinatari diversi, non supportata da elementi individualizzanti, non è sufficiente.

  • art. 10 l. 241/1990

    La norma è richiamata dai ricorrenti in relazione ai vizi del procedimento e della motivazione, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

Massime di principio

  • L'adozione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive richiede un quadro istruttorio concreto e individualizzato, idoneo a dimostrare la partecipazione del destinatario alla condotta violenta o un suo contributo effettivo alla realizzazione dell'evento; non è sufficiente una mera ipotesi di coinvolgimento.
  • Immagini fotografiche o videoregistrazioni di scarsa qualità, riprese da notevole distanza e riferite a soggetti con volto travisato, non possono fondare da sole l'identificazione del destinatario del divieto quando non consentano una corrispondenza somatica minimamente certa.
  • Il giudizio di pericolosità posto a fondamento del divieto di accesso presuppone l'accertamento, sorretto da elementi probatori adeguati, della condotta concretamente riferibile al destinatario; l'assenza di tale accertamento determina l'illegittimità della misura.
  • Provvedimenti sostanzialmente identici, che non differenziano le condotte dei singoli destinatari, sono illegittimi quando l'Amministrazione non indichi gli elementi individualizzanti dai quali desumere la partecipazione di ciascuno ai fatti.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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