Cassazione Penale, Sentenza n. 13295/2025 del 07/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna per furto aggravato di autovettura. La difesa deduceva, tra l'altro: assenza di querela della persona offesa (prima censura); omessa valutazione della prescrizione e della recidiva (seconda); insufficienza e carenza probatoria sul riconoscimento e individuazione dell'imputato (terza); utilizzazione illegittima delle dichiarazioni del coimputato (quarta); eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti (quinta).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: in seguito alla modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 il delitto di furto aggravato è divenuto procedibile a querela della persona offesa salvo specifiche eccezioni (richiamate agli artt. 625 nn. 7 e 7‑bis). La novità normativa si applica anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore e, secondo l'art.85 del d.lgs. n.150, il termine per la presentazione della querela decorre dalla data del 30/12/2022 se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto. Dal contenuto dell'atto di denuncia non è emersa una manifestazione di volontà univoca a richiedere la punizione (la formula "denuncio ad ogni effetto di legge" è stata ritenuta, alla luce delle circostanze fattuali, riconducibile a finalità assicurative/risarcitorie e non idonea a costituire querela). Non essendo dunque integrata la condizione di procedibilità, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato non è più procedibile per difetto di querela.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 2, comma 1, lett. i) e art. 85)
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, e 7-bis"; e "l'art.85 stabilisce che, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore, il termine per la presentazione della querela decorre dalla data del 30/12/2022 se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto"
La modifica ha trasformato il regime di procedibilità per il reato in questione in querela‑abile; la Corte ha ritenuto che la norma si applica anche retroattivamente sul piano procedurale ai fatti anteriori all'entrata in vigore, con il termine per la querela fatto decorrere dal 30/12/2022.
Codice penale, art. 625 (numeri 7 e 7‑bis)
Richiamato come elencazione delle circostanze che consentono comunque il procedimento d'ufficio; la Corte ha escluso che le aggravanti riconosciute nel caso rientrassero nelle ipotesi che eliminano la necessità della querela.
Norma che disciplina il delitto di furto, richiamata come centro della fattispecie oggetto del processo.
Codice penale, art. 124, comma 1
Prevede il termine di tre mesi per la presentazione della querela; la Corte ha richiamato il diverso decorso del termine previsto dall'art.85 del d.lgs. n.150 per i fatti anteriori all'entrata in vigore.
Codice di procedura penale, art. 598‑bis
Norma richiamata dalla difesa in relazione alla possibilità di depositare memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza; la Corte ha preso atto della memoria sulla prescrizione ma il vizio decisivo è risultato essere l'assenza della querela.
Codice di procedura penale, artt. 336, 337, 191, 192, 197, 533, 606 (lett. b,c,e)
Norme tecniche e di garanzia richiamate nei motivi (nullità, valutazione delle prove, utilizzazione di dichiarazioni altrui, motivazione, impugnazioni). La Corte ha esaminato le censures difensive ma ha deciso per l'annullamento sulla base della mancanza della condizione di procedibilità (querela), rendendo non necessario esaminare nel merito tutte le altre doglianze.
Massime di principio
- Dopo modifiche normative che rendono un reato procedibile a querela, la sussistenza della querela è condizione di procedibilità e deve essere accertata dal giudice; la sua assenza comporta l'improcedibilità e può determinare l'annullamento senza rinvio.
- La nuova disciplina di procedibilità può applicarsi anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore, quando il legislatore lo prevede espressamente (qui tramite art. 85 del d.lgs. n.150) e con regole particolari sul decorso del termine per la querela.
- La manifestazione di volontà a querelare può essere desunta implicitamente dal contesto e da atti successivi (es. costituzione di parte civile), secondo il principio del favor querelae, ma non ogni formula generica o l'uso della dicitura "ad ogni effetto di legge" vale automaticamente come querela, specialmente se dall'atto emergono finalità assicurative o risarcitorie.
- In presenza di dubbi sulla valenza querelatoria di una denuncia, è necessario verificare il contenuto e gli elementi successivi: assenza di espressa volontà di punizione e mancanza di atti riconducibili alla volontà di perseguire penalmente possono portare a escludere la querela.
- Quando la condizione di procedibilità manca, i motivi processuali relativi a prova, ricognizione fotografica, utilizzazione di dichiarazioni di terzi o quant'altro diventano superflui ai fini della decisione (la sentenza può essere annullata senza esame nel merito e senza rinvio).
- Per i difensori: in casi di reati recentemente resi procedibili a querela, è strategico verificare e documentare tempestivamente la presenza di una querela valida o atti idonei a dimostrare la volontà della persona offesa di perseguire penalmente, ovvero sollecitare chiarimenti al giudice in caso di ambiguità dell'atto di denuncia.
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