Cassazione Penale, Ordinanza n. 05847/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi con procedura de plano e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi proposti separatamente da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva recepito un accordo sulla pena intervenuto in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. I ricorrenti contestavano la sentenza, ma la Corte rileva che il motivo è inammissibile perché la sentenza di concordato esclude espressamente la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e perché, contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., non sono proponibili doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né vizi sulla determinazione della pena che non si traducano nell'illegalità della sanzione. Non emergono dal testo ulteriori specifiche censure difensive.
Norme richiamate
cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
In presenza di sentenza di concordato sulla pena, la doglianza sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento è inammissibile quando la sentenza le esclude espressamente.
sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Avverso la sentenza resa a seguito di concordato sui motivi in appello non possono essere riproposte doglianze già rinunciate, né censure sulla pena che non integrino illegalità della sanzione.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è inammissibile se mira a far valere motivi rinunciati o questioni incompatibili con la struttura del rito concordato.
- La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione quando la sentenza impugnata le abbia espressamente escluse e non risultino profili di evidenza decisiva immediatamente rilevabili.
- Nel giudizio di legittimità sulla sentenza di concordato, i vizi relativi alla pena sono deducibili solo se la sanzione è illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non bastano contestazioni sulla sola determinazione del quantum.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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