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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19473/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva accolto la domanda di estradizione formulata dagli Stati Uniti per reati tra cui associazione per delinquere finalizzata al racket, frode bancaria, furto d'identità aggravato e reati informatici. Il ricorrente deduceva principalmente l'intervenuta prescrizione dei reati (commessi al più tardi entro il 29/09/2010) e contestava il calcolo della prescrizione effettuato dall'Autorità statunitense, lamentando la mancata produzione degli atti d'accusa originali e dei vari atti d'accusa sostitutivi, nonché la presunta illegittimità o la durata eccessiva della secretazione (sealing) degli atti di accusa negli USA. Venivano inoltre sollevate questioni sulla diversa durata dei termini prescrizionali secondo la normativa statunitense (periodi di cinque o dieci anni per taluni capi).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente accertato la sussistenza dei requisiti per l'estradizione: completezza della documentazione fornita dallo Stato richiedente, prova della doppia incriminabilità, assenza di elementi che configurino la pena di morte e, soprattutto, che la prescrizione non è maturata perché il deposito del rinvio a giudizio presso il tribunale distrettuale federale interrompe i termini prescrizionali e i successivi rinvii a giudizio sostitutivi (ultimo del 21/02/2024) ne hanno impedito il decorrere. Le doglianze sulla mancanza di atti o sulla secretazione sono state ritenute questioni inerenti alla procedura interna dello Stato richiedente, sottratte al sindacato esteso dello Stato richiesto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria espleterà gli adempimenti previsti dall'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Convenzione europea di estradizione (1957) e Rapporti esplicativi del Consiglio d'Europa

    Sottolineano la prassi per cui lo Stato richiesto non effettua autonomamente il calcolo della prescrizione ma si attiene alle indicazioni formali dello Stato richiedente; la Corte cita tali rapporti per giustificare il limitato sindacato sulla prescrizione.

  • Art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama gli adempimenti della cancelleria dopo il provvedimento di rigetto o accoglimento dell'estradizione; la sentenza dispone che la cancelleria esegua le incombenze previste da tale norma.

  • Principio di doppia incriminabilità / Trattato di estradizione Italia-USA

    La Corte ha verificato che i fatti per i quali procede l'Autorità statunitense sono previsti come reato anche dall'ordinamento italiano, requisito indispensabile per concedere l'estradizione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, pronunce citate)

    Richiami a precedenti (es. Sez. 6, n. 393/2006; n. 51915/2019; n. 41836/2014) che affermano il principio per cui la valutazione sulla maturazione della prescrizione spetta in primo luogo all'autorità dello Stato richiedente e che le indicazioni ufficiali di quest'ultima non sono sindacabili nel merito dallo Stato richiesto.

  • Dichiarazione giurata e rinvii a giudizio sostitutivi (procedura penale federale statunitense)

    La Corte ha ritenuto attendibile la dichiarazione giurata dell'Attorney General e il quarto rinvio a giudizio sostitutivo del 21/02/2024 depositato dallo Stato richiedente, ai fini dell'interruzione/sospensione dei termini prescrizionali secondo l'ordinamento statunitense; su tali accertamenti sostanziali spetta all'autorità statunitense fornire le attestazioni ufficiali.

Massime di principio

  • Nelle procedure estradizionali lo Stato richiedente deve fornire indicazioni ufficiali e documentazione circa la prescrizione: lo Stato richiesto si deve limitare a verificare la completezza formale e non può sostituirsi all'autorità straniera nel calcolo sostanziale dei termini prescrizionali.
  • Il requisito della doppia incriminabilità è essenziale: se i fatti sono reati anche nell'ordinamento dello Stato richiesto, l'estradizione può essere concessa salvo altri ostacoli formali o sostanziali.
  • La secretazione (sealing) degli atti d'accusa nello Stato richiedente è questione di diritto straniero; le obiezioni sulla legittimità o durata della secretazione solitamente devono essere dedotte avanti le autorità competenti dello Stato richiedente e non determinano automaticamente il rifiuto dell'estradizione.
  • Per contestare efficacemente l'estradizione conviene richiedere formalmente l'integrazione documentale (att i d'accusa originali e sostitutivi, dichiarazioni giurate, provvedimenti di secretazione) e motivare con riferimenti alla normativa straniera, pur tenendo presente che l'autorità italiana darà peso alle attestazioni ufficiali dello Stato richiedente.
  • La presentazione di un rinvio a giudizio sostitutivo recente che confermi le accuse è tipicamente considerata idonea a interrompere o sospendere i termini prescrizionali secondo l'ordinamento dello Stato richiedente, fermo restando il limite del sindacato esercitabile dallo Stato richiesto.

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