Cassazione Penale, Sentenza n. 15462/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Biason è stato ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza e delle aggravanti previste dall'art.186bis c.1 lett. d) e c.3 in relazione all'art.186 c.2 lett. c) e all'art.186 c.2bis C.d.s.; i valori etilometrici rilevati erano 2,66 g/l e 2,34 g/l. In appello la Corte di Ancona ha rideterminato la sanzione pecuniaria e confermato l'inibizione alla guida per 2 anni, ritenendo non ammesse le attenuanti generiche in confronto alle aggravanti privilegiate previste dall'art.186bis. Biason ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, contestando in particolare: omissione di applicazione/valutazione dell'art.186bis c.4 (modalità di diminuzione della pena), carenza di motivazione sulla sussistenza e incidenza delle aggravanti e sul confronto tra aggravanti e attenuanti (art.69, art.63 c.4 c.p.), mancata indicazione della base di calcolo della pena e della conversione della pena detentiva in pecuniaria, e questioni relative alla durata e decorrenza della sanzione accessoria di inibizione alla guida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi quattro motivi: ha constatato un grave vizio di motivazione della sentenza di merito, che non ha spiegato come le attenuanti generiche abbiano inciso sulla determinazione della pena né come sia stato eseguito il giudizio di bilanciamento rispetto alle aggravanti (in particolare tra aggravanti a effetto speciale/privilegiate e altre aggravanti). La Suprema Corte ha richiamato i principi di diritto (Sez. U. n.42414/2021; art.63 c.4 c.p.) secondo i quali, quando attenuanti concorrano con aggravanti sia sottoponibili a comparazione sia ad un 'blindatura' che esclude il confronto, occorre comunque sottoporre le attenuanti a giudizio di comparazione e seguire le regole di calcolo risultanti dall'esito. Per tali carenze la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia per nuova determinazione della pena e della misura sostitutiva in conformità alle indicazioni della Cassazione. Il quinto motivo (riduzione della sanzione accessoria alla sola misura già subita) è stato ritenuto infondato perché, per i casi di patente rilasciata da Stato extra-UE, opera la disciplina dell'art.135 c.5 C.d.s. che comporta l'inibizione di durata fissata dall'organo prefettizio; il sesto motivo (rectifiche su decorrenza) è stato assorbito e rimesso al giudice del rinvio in relazione a profili discrezionali.
Norme richiamate
art.186bis Codice della Strada
«Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrono negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà»
Disciplina un regime sanzionatorio speciale per determinate categorie di conducenti; costituisce l'aggravante 'privilegiata' che limita il bilanciamento con le attenuanti e impone aumenti percentuali della pena di base.
art.186 comma 2bis Codice della Strada
«Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate»
Prevede un'aggravante ad effetto speciale (raddoppio delle sanzioni) che concorre con le altre aggravanti; va considerata nel calcolo complessivo delle misure quando applicabile.
art.186bis comma 4 Codice della Strada
«Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante»
Stabilisce il divieto di considerare equivalenti o prevalenti le attenuanti rispetto alle aggravanti indicate e disciplina la modalità di diminuzione della pena: la riduzione si applica alla pena già aumentata.
Regola il cumulo fra aggravanti a effetto speciale: se sussistono più aggravanti di tale specie si applica quella più grave con facoltà per il giudice di aumentare fino a un terzo; il criterio è rilevante quando le attenuanti risultino di minor valore dopo il bilanciamento.
Prevede il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha richiamato l'obbligo di applicare tale confronto anche quando alcune aggravanti sono 'privilegiate', previa analisi complessiva.
Consente la conversione della pena detentiva in una sanzione pecuniaria sostitutiva; la Corte di merito ha operato la conversione ma senza adeguata motivazione sul calcolo e sulla base.
art.135 comma 5 Codice della Strada
«Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato... il prefetto... emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187.»
Prevede la procedura e la durata fissa dell'inibizione alla guida per titolari di patenti rilasciate da Stati extra-UE; nel caso concreto giustifica la misura prefettizia e l'assenza di obbligo motivazionale aggiuntivo da parte del giudice penale sulla durata.
Criteri generali per la determinazione della pena; la Corte d'appello ha fatto riferimento a questi criteri solo in relazione alla conversione della pena, ma non ha motivato la base di calcolo della pena principale.
art.63 comma 4 Codice Penale (giurisprudenza richiamata)
Confermato in giurisprudenza che, se le attenuanti risultano minori, per le aggravanti speciali si applica la più grave con possibile incremento fino a un terzo; principio necessario per il corretto calcolo della pena in presenza di più aggravanti ad effetto speciale.
art.606, 619, 624, 175 disp. att. cod.proc.pen. (citazioni procedurali)
Norme processuali citate relative ai motivi di cassazione (art.606), poteri di rettifica e rimessione (art.619), definitezza dell'accertamento (art.624), e designazione della Corte di rinvio (art.175 disp. att.). La Cassazione ha utilizzato tali norme per motivare annullamento e rinvio.
Massime di principio
- Se al giudice di merito vengono riconosciute attenuanti generiche ma sono state anche contestate aggravanti 'privilegiate' (che escludono il confronto), il giudice deve comunque eseguire un giudizio di comparazione tra tutte le circostanze: se le attenuanti risultano equivalenti si applica la pena prevista per il reato aggravato dalla circostanza privilegiata; se non equivalgono, si applica la disciplina dell'art.63 c.4 c.p. per le aggravanti ad effetto speciale.
- La motivazione della decisione di merito deve esplicitare il percorso logico-matematico con cui si è giunti alla determinazione della pena (pena base, aumenti per aggravanti, diminuzioni per attenuanti, eventuale conversione in pena pecuniaria). L'omissione di tale spiegazione configura vizio che può portare all'annullamento del trattamento sanzionatorio.
- La conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria (legge n.689/1981) richiede che il giudice indichi chiaramente i criteri e la base di calcolo applicati; non basta un richiamo generico agli artt. di riferimento.
- Per le sanzioni accessorie correlate a patenti rilasciate da Stati extra-UE trova applicazione l'art.135 c.5 C.d.s. e la relativa inibizione prefettizia ha durata predefinita: il giudice penale non ha obbligo di motivare ulteriormente la misura quando la normativa prefettizia disciplina la durata.
- In presenza di più aggravanti ad effetto speciale, Il giudice deve indicare quale aggravante è considerata prevalente e come è stata operata l'eventuale riduzione o incremento ex art.63 c.4; in mancanza la decisione è vulnerabile e può essere annullata per carenza di motivazione.
- Quando si impugna in Cassazione la determinazione della pena per carenza motivazionale, la sede sarà spesso quella appropriata per ottenere l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio con rinvio a diversa Cortè d'appello per la rinnovata determinazione.
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