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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03306/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, applicando la procedura semplificata ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché fondati su motivi non consentiti dalla legge dopo il concordato in appello. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione di merito impugnata era una sentenza della Corte di appello pronunciata nei confronti di due imputati per furto aggravato, resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione lamentando, in sostanza, la violazione di legge per asserita mancata verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e la mancanza di motivazione sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure investissero questioni sulle quali gli interessati avevano rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena e che, pertanto, fossero precluse nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello determina una definizione del procedimento fondata sull'accordo delle parti, con effetti preclusivi sulle questioni rinunciate ai fini dell'intesa sulla pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e senza formalità quando il ricorso è proposto per motivi non consentiti dalla legge.

  • art. 129 c.p.p.

    L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità è richiamato dai ricorrenti, ma la Corte afferma che nel caso concreto la verifica è stata congruamente svolta nei limiti del controllo consentito dopo il concordato.

  • art. 610 c.p.p.

    La decisione si colloca nel quadro del filtro di legittimità che consente la trattazione semplificata dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La definizione del giudizio di appello mediante concordato sulla pena preclude in cassazione la riproposizione di questioni sulle quali l'imputato abbia rinunciato nell'ambito dell'accordo, anche se astrattamente rilevabili d'ufficio.
  • Dopo il concordato in appello, il controllo del giudice di legittimità resta limitato ai profili compatibili con la natura dell'accordo e non consente ricorsi fondati su motivi non previsti o incompatibili con la disciplina dell'impugnazione.
  • La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé sufficiente a superare la preclusione derivante dal concordato, se la sentenza impugnata risulti avere svolto una motivazione congrua nei limiti del controllo dovuto.
  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello può essere dichiarato inammissibile con procedura semplificata quando le censure attengano a questioni già coperte dalla rinuncia implicita nell'accordo sulla pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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