Cassazione Civile, Ordinanza n. 24945/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla banca e dell’accettazione della rinuncia da parte dell’Agenzia delle entrate; per effetto di ciò ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese, richiamando l’art. 391, quarto comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da separati ricorsi proposti da una banca avverso dinieghi di rimborso IVA relativi agli anni d’imposta dal 1985 al 1994. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi; in sede di rinvio la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva invece accolto gli appelli dell’Amministrazione finanziaria. La banca incorporante ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza regionale, affidandolo a un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato memoria di rinuncia al ricorso, espressamente accettata dall’Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
udienza tenuta nelle forme previste
richiamato solo per la modalità di svolgimento della pubblica udienza
conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176
norma di conversione del decreto richiamato per la celebrazione dell’udienza
art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
nulla per le spese in ragione della espressa previsione
in caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non vengono liquidate spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte non decide il merito delle censure originariamente proposte.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, trova applicazione la regola processuale che esclude la liquidazione delle spese secondo quanto previsto dall’art. 391, quarto comma, c.p.c.
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