Cassazione Civile, Ordinanza n. 21148/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
La lite nasce da una controversia di vicinato: il Tribunale aveva accertato che, nella ricostruzione di un edificio preesistente, i convenuti avevano modificato la volumetria e aveva ordinato la demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze, oltre alla regolarizzazione delle luci. In appello, uno dei convenuti contumaci in primo grado aveva dedotto che la citazione introduttiva non gli era stata notificata, ma era stata consegnata a un’omonima. La Corte d’appello di Lecce ha ritenuto che la notificazione fosse nulla e, qualificata la controversia come ipotesi di litisconsorzio necessario, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rimesso le parti al Tribunale ex art. 354 c.p.c. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: i primi sei diretti a contestare la nullità della notifica sotto vari profili (perfezionamento della notifica, omesso esame della CAN e dell’avviso di ricevimento, mancata valorizzazione del certificato di residenza, natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento, conoscenza comunque acquisita del processo), il settimo a contestare l’esistenza del litisconsorzio necessario. La Cassazione ha esaminato congiuntamente il quarto e il quinto motivo, ritenendoli fondati: ha rilevato che l’avviso di ricevimento riportava l’indirizzo corretto del destinatario e che tale documento, nella notificazione postale, fa fede fino a querela di falso per le attestazioni dell’agente postale, salvo mero errore materiale evidente; inoltre, la consegna a persona di famiglia convivente può essere assistita da presunzione di convivenza, superabile solo con prova contraria a carico del destinatario. Poiché la sentenza d’appello non aveva considerato il complesso delle indicazioni risultanti dall’avviso di ricevimento e la raccomandata semplice risultava inviata, la decisione impugnata è stata ritenuta erronea. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Lecce e ha rinviato alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, affinché rivaluti la validità della notificazione applicando i principi indicati in tema di avviso di ricevimento, prova fino a querela di falso e presunzione di convivenza del consegnatario; al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
La rimessione al primo giudice per nullità della notificazione e nullità derivata della sentenza è stata ritenuta erronea alla luce dei principi sulla validità della notifica postale e sulla prova documentale risultante dall'avviso di ricevimento.
L'attestazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento, relativa all'esecuzione della notificazione tramite servizio postale, fa fede fino a querela di falso per le attività in esso risultanti.
L'ufficiale giudiziario, incaricato della notificazione, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria affidatagli.
art. 7, ultimo comma, L. n. 890 del 1982
La notifica eseguita mediante consegna a persona diversa dal destinatario è valida se seguita dall'invio della raccomandata semplice previsto dalla norma.
La consegna dell'atto a persona di famiglia convivente o temporaneamente convivente è assistita dalla formalità della raccomandata prevista dalla disposizione e la validità della notifica va valutata tenendo conto della relativa presunzione di convivenza.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale fa fede fino a querela di falso per le attestazioni in esso contenute, salvo che dal documento emerga con evidenza un mero errore materiale.
- Quando l'atto è consegnato a persona di famiglia che si trovi nell'abitazione del destinatario, la convivenza, anche temporanea, può presumersi; l'onere di provare la non convivenza grava sul destinatario che contesti la validità della notifica.
- La mancanza o l'erroneità dell'indicazione della qualità del consegnatario sull'avviso di ricevimento non basta, da sola, a dimostrare la nullità della notificazione se il complessivo contenuto dell'atto e gli adempimenti successivi depongono per la regolarità del procedimento.
- Se la notificazione postale risulta assistita dalle formalità prescritte, il giudice non può disattendere le risultanze dell'avviso di ricevimento senza la previa proposizione della querela di falso, salvo l'ipotesi di errore materiale evidente nel documento.
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