Parere n. 816/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Regina Monti contro il Ministero dell’interno per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. P-MI/L/N/2020/114328 dell’11 ottobre 2022, con cui veniva decretato il respingimento della sua istanza M14706954325 presentata al fine di ottenere la regolarizzazione della signora Lidiia Akru per emersione dal lavoro irregolare; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso il mancato riconoscimento della regolarizzazione dell'attività lavorativa svolta dalla sig.ra Lidiia Akru.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento dell'11 ottobre 2022 di rigetto dell'istanza di regolarizzazione per emersione dal lavoro irregolare di una lavoratrice straniera.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'interno ha rigettato l'istanza di regolarizzazione presentata per emersione dal lavoro irregolare, deducendo violazione di legge, erronea valutazione dei fatti e difetto di istruttoria. Nel corso del procedimento la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla definizione dell'affare; la questione decisiva è quindi divenuta l'effetto processuale della sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso straordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sulla base della dichiarazione di rinuncia della ricorrente, dovesse essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Sezione ha richiamato il principio dispositivo, applicabile anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario, senza esaminare nel merito i motivi originariamente dedotti. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e dei terzi citati, ai sensi dell'articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione della ricorrente di rinuncia alla definizione dell'affare determina, in applicazione del principio dispositivo, l'improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
deposito diretto al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
Il principio dispositivo è ritenuto applicabile anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Sussistendone i presupposti, legittima l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti e i terzi.
articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, quale fondamento ulteriore della misura di oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla rinuncia del ricorrente comporta la declaratoria di improcedibilità, in applicazione del principio dispositivo.
- Il principio dispositivo trova applicazione anche nel rimedio giustiziale del ricorso straordinario, sicché la volontà del ricorrente di non ottenere la definizione dell'affare impedisce la prosecuzione dell'esame nel merito.
Improcedibilità del ricorso straordinario in materia di emersione dal lavoro irregolare
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una datrice di lavoro privata contro il Ministero dell'interno, volto a ottenere l'annullamento del provvedimento di rigetto di un'istanza di regolarizzazione per emersione dal lavoro irregolare.
Premesse e richiesta
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento ministeriale dell'11 ottobre 2022, deducendo violazione di legge, erronea valutazione dei fatti e difetto di istruttoria. La Sezione aveva richiesto al Ministero la trasmissione della relazione istruttoria, anche ai fini dell'esame dell'istanza cautelare.
Sopravvenuta rinuncia
Nel corso del procedimento, la ricorrente ha depositato una dichiarazione, sottoscritta il 23 dicembre 2024, con la quale ha rinunciato alla definizione dell'affare. Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione all'adunanza del 16 aprile 2026.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente determinasse la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, riconosciuto operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non vi erano più le condizioni per procedere all'esame dei motivi di merito.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non sono stati esaminati nel merito i motivi relativi alla violazione di legge, all'erronea valutazione dei fatti e al difetto di istruttoria.
Protezione dei dati personali
La Sezione ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente e i terzi citati, richiamando l'articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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