Cassazione Civile, Ordinanza n. 06834/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (aventi diritto Pinto)
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto, in sede di rinvio, una liquidazione dell'indennizzo ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di un processo presupposto protrattosi per oltre nove anni e definito con decisione poi confermata in cassazione. Il giudice di rinvio aveva riconosciuto € 1.440,00 per ciascuno, oltre accessori, dopo aver applicato una riduzione del 40% sull'importo base in ragione dell'elevato numero di parti del giudizio presupposto, riunite in un unico procedimento. Con il ricorso per cassazione si deducevano due censure: con il primo motivo si contestava il calcolo della durata del processo e dell'indennizzo, lamentando la violazione degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001 e un vizio motivazionale; con il secondo motivo si censurava la riduzione automatica del 40% per il numero delle parti, sostenendo che la riunione di giudizi autonomi era avvenuta solo dopo che il processo aveva già superato la durata ragionevole e che mancava una motivazione specifica sull'incidenza causale di tale riunione.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo corretto il calcolo dell'indennizzo: la durata irragionevole era di sei anni, con conseguente spettanza di € 2.400,00 quale importo base, e l'indicazione di otto anni di durata irragionevole era un mero refuso materiale privo di incidenza sulla decisione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la riduzione massima del 40% per l'elevato numero di parti non può essere applicata in modo automatico quando la pluralità delle parti deriva dalla riunione di più giudizi avvenuta dopo il superamento della durata ragionevole del processo, occorrendo una motivazione specifica sulla concreta incidenza causale della riunione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale base del diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo.
richiamato per la determinazione e la possibile riduzione dell'indennizzo; la Corte afferma che la riduzione per il numero delle parti non può essere automatica ma deve essere sorretta da specifica motivazione sull'incidenza causale della riunione dei giudizi.
art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001
la diminuzione fino al 40% dell'indennizzo per l'elevato numero delle parti presuppone una motivazione puntuale che colleghi la pluralità delle parti alla reale incidenza sulla durata irragionevole del processo.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la riduzione dell'indennizzo prevista per l'elevato numero delle parti non può essere applicata automaticamente quando la pluralità soggettiva dipende dalla riunione di distinti giudizi intervenuta dopo il superamento della durata ragionevole.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente sull'incidenza causale della riunione dei procedimenti rispetto alla durata irragionevole complessiva, tenendo conto dello sviluppo processuale e del momento in cui la riunione è stata disposta.
- Un errore materiale nel decreto che indichi un periodo di durata irragionevole diverso da quello effettivamente posto a base del calcolo non determina cassazione se il percorso argomentativo consente comunque di ricostruire correttamente il quantum liquidato.
- Nel giudizio Pinto, il calcolo dell'indennizzo richiede di individuare la durata complessiva del processo presupposto, sottrarre il periodo di ragionevole durata e applicare l'importo annuo base al solo ritardo irragionevole.
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