Cassazione Penale, Ordinanza n. 21643/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è rimasta ferma, poiché il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di primo grado dell'imputato per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore. L'unico motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte di cassazione, che ha osservato come il delitto di cui all'art. 496 c.p. punisca chi, interrogato sulla propria identità, renda mendaci dichiarazioni al pubblico ufficiale. Il testo non consente di ricostruire ulteriori specifici profili di doglianza oltre alla contestazione della qualificazione giuridica del fatto.
Norme richiamate
Norma indicata come titolo del reato per cui l'imputato era stato condannato nei gradi di merito; il testo non ne riporta la formulazione né ulteriori contenuti.
Richiamato dalla Corte per affermare che punisce chi, interrogato sulla propria identità, renda mendaci dichiarazioni al pubblico ufficiale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unico motivo è manifestamente infondato e non si confronta in modo utile con la ratio della decisione impugnata.
- In materia di false dichiarazioni sulla propria identità, rileva la condotta di chi, interrogato sul punto, renda dichiarazioni mendaci al pubblico ufficiale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente può essere onerato delle spese processuali e del versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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