Cassazione Penale, Ordinanza n. 21758/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che lo aveva condannato alla pena della multa di mille euro per il delitto di invasione di terreni. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., sostenendo in sostanza che la Corte di merito avrebbe erroneamente valorizzato precedenti penali e il suo comportamento. Ha inoltre trasmesso una memoria con motivi aggiunti, sottoscritta solo dall'imputato, ritenuta però inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo sul diniego della sospensione condizionale, osservando che dal certificato del casellario giudiziale risultavano diversi precedenti penali dell'imputato idonei a giustificare la valutazione negativa compiuta dalla Corte territoriale. Ha inoltre dichiarato inammissibile la memoria con motivi aggiunti perché sottoscritta soltanto dall'imputato e dunque proposta da soggetto non legittimato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sospensione condizionale della pena può essere negata in presenza di precedenti penali e di un giudizio negativo sulla personalità e sul comportamento dell'imputato, quando tali elementi rendano non meritevole il beneficio.
Massime di principio
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice di merito lo fondi su precedenti penali dell'imputato e su una valutazione complessiva del suo comportamento, purché la motivazione sia coerente con gli atti richiamati.
- In sede di legittimità non è utile censurare il diniego del beneficio ex art. 163 c.p. se il ricorso non confuta specificamente gli elementi oggettivi valorizzati dal giudice di merito, come il casellario giudiziale.
- Una memoria con motivi aggiunti è inammissibile se proviene da soggetto non legittimato alla sua proposizione; la sottoscrizione del solo imputato non sana il difetto quando l'atto non è riferibile al difensore nei modi previsti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove dovuta.
Come è indicizzato
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