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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29894/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Giudice di Pace di Torino ha sollevato conflitto positivo di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p. perché pendeva davanti a sé un procedimento nei confronti di Daiana MANCIN per il reato di cui all'art. 595 c.p. (commesso il 30/06/2021 in danno di Tatiana Laporta) e per il medesimo fatto risultava pendenza di altro procedimento davanti al Tribunale di Torino in cui l'identica imputazione era compresa tra più capi di imputazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto ma ha ritenuto che la competenza dovesse rimanere al Giudice di Pace di Torino. Sul piano giuridico la Corte ha applicato il principio per cui la connessione tra procedimenti ai fini di attribuzione di competenza tra Giudice di pace e giudice superiore opera solo nel caso di concorso formale di reati (art. 6 d.lgs. n. 274/2000): non essendo ravvisabile concorso formale (i reati hanno date e persone offese diverse, e non risultano commessi con una sola azione o omissione), non può disporsi la trattazione unitaria davanti al Tribunale. Conseguentemente la competenza per il reato di cui all'art. 595 c.p. resta attribuita al Giudice di Pace di Torino; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti e le comunicazioni di rito (art. 32, comma 2, c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 30 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'ordinanza con cui il giudice propone il conflitto di competenza; utilizzata dal Giudice di Pace per sollevare il conflitto

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Definisce il conflitto di competenza quando due giudici hanno preso cognizione del medesimo fatto; la Corte ha riconosciuto la sussistenza del conflitto sulla base di tale norma

  • art. 6 d.lgs. n. 274/2000

    Stabilisce che la connessione tra procedimenti rileva ai fini dell'attribuzione di competenza al giudice superiore solo nel caso di concorso formale (più reati commessi con una sola azione o omissione). La Corte ha ritenuto applicabile questa regola e l'ha usata per negare la devoluzione al Tribunale

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Prevede ipotesi di connessione tra reati diverse dal concorso formale; la Corte ha precisato che tali forme di connessione non sono sufficienti, ai fini tra Giudice di pace e altro giudice, per trasferire la competenza al giudice superiore

  • art. 9 d.lgs. n. 274/2000

    Riferimento normativo richiamato nella giurisprudenza: il limite ivi previsto non osterebbe, nelle ipotesi valutate, alla separazione dei procedimenti tra giudici diversi

  • art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le comunicazioni conseguenti alla decisione sul conflitto; la Corte ha disposto le comunicazioni previste da tale articolo

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 5676 del 06/10/2022, Rv. 284211

    Precedente di legittimità che conferma il principio secondo cui la connessione tra procedimenti attribuisce la competenza al giudice superiore solo in caso di concorso formale; citato dalla Corte come orientamento consolidato

Massime di principio

  • La connessione tra procedimenti non determina automaticamente il trasferimento di competenza dal Giudice di Pace al giudice superiore: è necessario che si tratti di concorso formale (stessa azione o omissione che ha prodotto più reati).
  • Se le imputazioni riguardano atti commessi in momenti diversi o con persone offese differenti, normalmente non si configura il concorso formale e la competenza rimane al giudice originario per i reati di sua competenza.
  • La semplice coesistenza di più procedimenti con reati collegati ai sensi dell'art. 12 c.p.p. non è sufficiente, nei rapporti tra Giudice di Pace e Tribunale, a far acquisire la competenza al giudice superiore ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 274/2000.
  • Per sollevare o resistere efficacemente a un conflitto di competenza è fondamentale verificare data e modalità di commissione dei reati e l'identità delle persone offese al fine di accertare se ricorra concorso formale.
  • In presenza di conflitti, se il giudice superiore non assume tempestiva determinazione, la questione può essere devoluta alla Corte (o all'organo competente) che risolverà applicando i criteri sopra indicati; seguono le comunicazioni previste dall'art. 32 c.p.p.
  • Operativamente, difesa e accusa dovrebbero documentare chiaramente la sequenza temporale e la dinamica degli eventi per sostenere la competenza del giudice favorevole alle proprie esigenze processuali.

Testo integrale

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