Cassazione Penale, Ordinanza n. 35808/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 13 febbraio 2026 della Corte di appello di Messina, che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con il primo motivo ha denunciato travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, c.p. Con il secondo ha lamentato l’omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, riproponendo le doglianze già formulate in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e, in ogni caso, inammissibile nella parte relativa al travisamento, perché il ricorrente non ha indicato specificamente e in modo autosufficiente gli atti e i dati probatori asseritamente travisati né la loro decisività rispetto alla motivazione. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la motivazione sul riconoscimento dell’aggravante. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando la personalità ritenuta allarmante, i ventuno precedenti specifici per furto, le tre condanne per rapina, ricettazione, evasione e minaccia e l’assenza di resipiscenza; non era necessario esaminare singolarmente ogni elemento favorevole o sfavorevole, essendo sufficiente il riferimento agli elementi decisivi o rilevanti. La condanna per furto aggravato è quindi rimasta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61, primo comma, n. 5, c.p.
Si rileva, in ogni caso, che la motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di che trattasi è corretta e rispettosa dei principi più volte affermati da questa Corte in argomento (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01);
La motivazione della sentenza di appello sul riconoscimento dell’aggravante è stata giudicata corretta e conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- La censura di travisamento della prova in sede di legittimità richiede l’identificazione specifica dell’atto processuale, del dato probatorio che ne emerge e della sua incompatibilità con la ricostruzione della sentenza, oltre alla dimostrazione della sua effettiva acquisizione e della decisività ai fini della tenuta logica della motivazione. L’individuazione parziale o non autosufficiente degli elementi invocati non soddisfa tali oneri.
- Nel negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli prospettati o risultanti dagli atti: è sufficiente motivare richiamando gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, anche uno solo, se attinente alla personalità del colpevole, all’entità del reato o alle modalità della sua esecuzione.
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