Cassazione Civile, Ordinanza n. 00482/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili contro due acquirenti di una partecipazione sociale. In primo grado il tribunale aveva dichiarato inefficace, perché compiuto nel periodo sospetto, l’atto con cui un socio aveva ceduto l’intera propria partecipazione in una s.r.l. e aveva condannato gli acquirenti a corrispondere il controvalore delle quote. In appello il fallimento aveva ottenuto una riforma parziale: la corte territoriale, sulla base di una c.t.u., aveva stimato il valore effettivo delle quote al momento della cessione e aveva ritenuto sussistenti sia il presupposto oggettivo della revocatoria, per la forte sproporzione tra prezzo pagato e valore reale, sia il presupposto soggettivo, presumendo la conoscenza dello stato di crisi/decozione da parte degli acquirenti. Il ricorrente per cassazione ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 67 l. fall. e travisamento dei fatti, perché la corte d’appello avrebbe confuso la situazione patrimoniale della società fallita con quella della società le cui quote erano cedute; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché non avrebbe considerato che nel 1989 la società poi fallita aveva migliorato il proprio risultato di esercizio e ridotto il deficit; 3) violazione dell’art. 67 l. fall. sulla scientia decoctionis, per non avere valutato una perizia penale, le prove testimoniali e una sentenza penale assolutoria da cui, secondo il ricorrente, emergeva la sua inscientia decoctionis; 4) omesso esame e omessa motivazione, per non aver esaminato le critiche alla stima del patrimonio immobiliare della società ceduta, in particolare il rilievo che parte degli immobili era abusiva e doveva quindi essere decurtata dal valore; 5) violazione dell’art. 67 l. fall. e omesso esame, per avere calcolato il tantundem dovuto con riferimento alla data della cessione anziché alla data della sentenza di primo grado o della citazione. La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, ritenendo assorbiti gli altri, perché la corte d’appello aveva erroneamente confuso la situazione patrimoniale della società fallita con quella della società le cui quote erano oggetto della cessione ai fini della verifica della conoscenza dello stato di insolvenza, e aveva inoltre omesso di esaminare una critica decisiva alla c.t.u. sul valore degli immobili, consistente nella dedotta abusività di parte del compendio immobiliare. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione. Ha ritenuto fondati il primo motivo, per confusione tra la situazione patrimoniale della società fallita e quella della società le cui quote erano state cedute ai fini della presunzione di scientia decoctionis, e il quarto motivo, per omesso esame delle contestazioni alla consulenza tecnica sul valore immobiliare, in particolare sulla natura abusiva di parte degli immobili. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo, il terzo e il quinto motivo. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare i presupposti della revocatoria e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Ai fini della revocatoria fallimentare occorre verificare il presupposto oggettivo dell’atto pregiudizievole e il presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore; la presunzione relativa va riferita alla reale situazione della società fallita, non a quella di un diverso soggetto le cui partecipazioni siano oggetto del negozio impugnato.
art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.
La censura richiamava la norma sulla prova della scientia decoctionis; la Corte non la esamina nel merito perché il motivo viene assorbito dall’accoglimento del primo.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione della sentenza d’appello, sul punto, è stata ritenuta sostanzialmente incomprensibile e quindi sindacabile anche come vizio processuale per mancanza di motivazione comprensibile.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.
Il quarto motivo è stato ritenuto specifico e quindi ammissibile, poiché indicava puntualmente le critiche alla c.t.u. e il fatto decisivo trascurato dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nella revocatoria fallimentare, la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza deve essere valutata con riferimento al soggetto fallito e alle sue condizioni patrimoniali, non a quelle di un diverso ente coinvolto nell’operazione negoziale.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una consulenza tecnica, deve esaminare le contestazioni specifiche e decisive mosse dalla parte; l’omesso scrutinio di un fatto potenzialmente incidente sulla stima integra vizio denunciabile in cassazione.
- La forte sproporzione tra corrispettivo e valore del bene o della partecipazione può costituire indice del presupposto oggettivo dell’azione revocatoria, ma non sostituisce l’accertamento corretto del soggetto e del contesto cui riferire la presunzione di scientia decoctionis.
- Il tantundem dovuto in conseguenza dell’inefficacia dell’atto deve essere determinato sulla base di una corretta valutazione del bene al momento rilevante, ma la stima deve essere immune da omissioni su elementi fattuali decisivi, come l’eventuale abusività o irregolarità di parti del compendio valutato.
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