Cassazione Civile, Ordinanza n. 22925/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
Le ricorrenti avevano chiesto l’ammissione al passivo fallimentare per un credito complessivo di euro 145.000, deducendo di avere consegnato tale somma al fallito, presentatosi come consulente e promotore finanziario, affinché la investisse, senza poi riceverne restituzione. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte, per euro 72.400, ritenendo provata la consegna del denaro e qualificando come nulli i contratti di investimento per difetto di forma scritta, con conseguente indebito del versamento. Le creditrici avevano proposto opposizione allo stato passivo contro il parziale rigetto; il Tribunale, in assenza di costituzione del fallimento e senza impugnazione incidentale di quest’ultimo, aveva però revocato il provvedimento del giudice delegato e dichiarato inammissibile l’intera domanda di ammissione al passivo. Con il ricorso per cassazione è stata censurata, in particolare, la violazione del divieto di reformatio in peius e delle norme sul giudizio di opposizione allo stato passivo, sostenendosi che il Tribunale non potesse peggiorare la posizione delle opponenti in mancanza di impugnazione del curatore o di altro creditore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente fondato, perché nel giudizio di opposizione allo stato passivo è vietata la reformatio in peius del provvedimento del giudice delegato nei confronti del creditore opponente quando non vi sia impugnazione del curatore o di altro creditore, anche incidentale. Ha quindi cassato il decreto impugnato nella parte in cui dichiarava inammissibile la domanda di ammissione al passivo e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione, affinché decida sull’intera domanda delle ricorrenti, restando fermo il giudicato endofallimentare sull’esistenza del credito nella misura già ammessa dal giudice delegato. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 96, ultimo comma, legge fall.
richiamato tra le norme denunciate nel motivo, in relazione al giudizio di opposizione allo stato passivo e ai suoi limiti
art. 98, comma 3, legge fall.
richiamato quale base del divieto di reformatio in peius in assenza di impugnazione della curatela o di altro creditore
art. 98, comma 11, legge fall.
richiamato nel motivo di ricorso tra le disposizioni asseritamente violate
art. 99 legge fall.
indicato come norma che configura l’opposizione allo stato passivo come giudizio impugnatorio e sostitutivo, retto dal principio di immutabilità della domanda
richiamato come espressione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto a presidio del divieto di reformatio in peius
richiamato per il profilo del giudicato interno formatosi sulle parti della decisione non impugnate
richiamato solo per precisare che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non si applica la disciplina propria dell’appello
richiamato solo per precisare che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non si applica la disciplina propria dell’appello
richiamato per indicare la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale non può aggravare la posizione del creditore opponente rispetto al provvedimento del giudice delegato se la curatela o altro creditore non abbia proposto impugnazione, neppure incidentale.
- L’opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria e sostitutiva, ma resta soggetta al divieto generale di reformatio in peius e al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Il giudicato interno formato sulle parti dello stato passivo non impugnate vincola il giudice dell’opposizione e impedisce di rimettere in discussione capi già definitivamente consolidati nell’ambito endofallimentare.
- Se il capo della decisione impugnata è cassato per violazione del divieto di reformatio in peius, restano assorbiti gli altri motivi di ricorso che presuppongano la nuova decisione sul merito della domanda.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il sindacato del tribunale deve restare entro i confini dell’impugnazione proposta e non può trasformarsi in un riesame peggiorativo dell’intera domanda in danno dell’opponente.
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