Cassazione Penale, Ordinanza n. 00176/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile del delitto di rapina. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l'affermazione di responsabilità sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un differente giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova. In sostanza, mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e della dinamica fattuale, sostenendo che la motivazione della sentenza di merito fosse erronea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure formulate mirassero a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione immune da vizi logici e aveva dato conto della piena partecipazione della ricorrente al fatto, sia sotto il profilo del concorso materiale sia sotto quello del concorso morale. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto, delle prove o dell'attendibilità delle fonti di prova, perché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- La censura di vizio di motivazione è ammissibile solo se investe la coerenza logica e la completezza della motivazione, non se si risolve nel proporre una lettura alternativa del compendio probatorio.
- Quando la sentenza di merito dia conto, con argomentazione non illogica, della partecipazione dell'imputato al reato, la responsabilità può essere affermata anche valorizzando il concorso materiale e/o morale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità il controllo della Corte non si estende al raffronto con modelli argomentativi alternativi estranei alla motivazione impugnata.
Come è indicizzato
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