Sentenza n. 5966/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2284/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2284/2024, che aveva riconosciuto il bonus annuo di € 500 per la formazione docente in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2284/2024, notificata il 28 ottobre 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 16 giugno 2025. Il titolo condannava l’Amministrazione a riconoscere il beneficio economico di € 500 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, alle condizioni previste per il personale di ruolo, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2020/2021. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso in ottemperanza, verificando la mancata impugnazione del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha disposto, a favore del ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino al soddisfo o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato. Per il caso di mancato adempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV, o un funzionario da lui delegato; ha precisato che il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale e che il relativo munus è obbligatorio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Accertati i presupposti dell’ottemperanza e il decorso del termine per l’adempimento, il giudice può ordinare l’esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza e disporre la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere
La penalità di mora può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, cessando con il soddisfo o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni è considerato, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’attivazione dell’ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 71
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, accertati la definitività del titolo giudiziale, l’inadempimento dell’amministrazione e il decorso del termine previsto per adempiere, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine determinato e può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute; decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e termina con l’effettivo soddisfo o, al più tardi, con la scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio, che non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Ai fini della liquidazione del compenso del commissario ad acta, il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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