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Ordinanza

Ordinanza n. 1278/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Parziale diniego di accesso ai documenti relativi alla disponibilità, da parte dell’aggiudicataria RideMovi, di un immobile nel Comune di Lecce e alle PEC di consegna della busta contenente l’offerta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Bit Mobility S.r.l. ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, contro il Comune di Lecce e nei confronti di RideMovi S.p.A., impugnando gli atti di approvazione della graduatoria e di aggiudicazione del servizio comunale di mobilità condivisa, oltre agli atti della procedura, alla comunicazione di cessazione del servizio e, con motivi aggiunti, alla diffida a cessare il servizio e rimuovere i mezzi. Ha formulato anche domande risarcitorie. Nell’ambito del ricorso ha proposto istanza ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per ottenere accesso integrale ai documenti richiesti con istanze del 13 maggio e dell’11 giugno 2026, con specifico riferimento alla documentazione sulla disponibilità di un immobile da parte di RideMovi e alle PEC relative alla consegna della busta con l’offerta. Dopo l’accoglimento solo parziale dell’istanza di accesso da parte del Comune, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego e l’ordine di rilascio della documentazione. All’udienza la difesa della ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché i documenti erano stati prodotti in giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a., rilevando che la produzione in atti dei documenti aveva soddisfatto la pretesa conoscitiva azionata. Non ha deciso in questa ordinanza le restanti domande di annullamento e risarcimento relative alla procedura di affidamento e alla diffida, rinviando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 7 giugno 2027. Le spese della fase relativa all’accesso sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, essendo stata soddisfatta la pretesa conoscitiva azionata in giudizio;

    La sopravvenuta produzione in giudizio dei documenti richiesti, che soddisfa la pretesa conoscitiva, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sull’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la produzione in giudizio dei documenti richiesti che soddisfi la pretesa conoscitiva comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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