Ordinanza n. 1278/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parziale diniego di accesso ai documenti relativi alla disponibilità, da parte dell’aggiudicataria RideMovi, di un immobile nel Comune di Lecce e alle PEC di consegna della busta contenente l’offerta
Esito
La controversia
Bit Mobility S.r.l. ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, contro il Comune di Lecce e nei confronti di RideMovi S.p.A., impugnando gli atti di approvazione della graduatoria e di aggiudicazione del servizio comunale di mobilità condivisa, oltre agli atti della procedura, alla comunicazione di cessazione del servizio e, con motivi aggiunti, alla diffida a cessare il servizio e rimuovere i mezzi. Ha formulato anche domande risarcitorie. Nell’ambito del ricorso ha proposto istanza ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per ottenere accesso integrale ai documenti richiesti con istanze del 13 maggio e dell’11 giugno 2026, con specifico riferimento alla documentazione sulla disponibilità di un immobile da parte di RideMovi e alle PEC relative alla consegna della busta con l’offerta. Dopo l’accoglimento solo parziale dell’istanza di accesso da parte del Comune, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego e l’ordine di rilascio della documentazione. All’udienza la difesa della ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché i documenti erano stati prodotti in giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a., rilevando che la produzione in atti dei documenti aveva soddisfatto la pretesa conoscitiva azionata. Non ha deciso in questa ordinanza le restanti domande di annullamento e risarcimento relative alla procedura di affidamento e alla diffida, rinviando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 7 giugno 2027. Le spese della fase relativa all’accesso sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, essendo stata soddisfatta la pretesa conoscitiva azionata in giudizio;
La sopravvenuta produzione in giudizio dei documenti richiesti, che soddisfa la pretesa conoscitiva, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sull’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la produzione in giudizio dei documenti richiesti che soddisfi la pretesa conoscitiva comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 ott 2026Ordinanza n. 2043/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 ott 2026Ordinanza n. 16792/2026 - Roma, Sezione 4
- Ordinanza · 26 ott 2026Ordinanza n. 16802/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 26 ott 2026Ordinanza n. 16804/2026 - Roma, Sezione 4
- Ordinanza · 26 ott 2026Ordinanza n. 16809/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 26 ott 2026Ordinanza n. 16814/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →