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Ordinanza

Ordinanza n. 610/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio sull'istanza del Sig. LUCANTONI DEL 16.3.2026 con cui ha diffidato il Comune a dare attuazione alla ordinanza di demolizione n. 14/2025

Giustizia amministrativa202600223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune sull'istanza del 16 marzo 2026 volta a ottenere l'attuazione dell'ordinanza di demolizione n. 14/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza con cui aveva diffidato l'amministrazione a dare attuazione a un'ordinanza di demolizione. Nel corso del giudizio, il Comune ha depositato tardivamente, il 14 agosto 2026, una memoria difensiva e una nota del 22 giugno 2026, in violazione dei termini previsti dagli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Il Comune non aveva formulato una richiesta di autorizzazione al deposito tardivo né dimostrato l'estrema difficoltà di produrre tempestivamente la documentazione, presupposti richiesti per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 54, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che non ricorressero, allo stato, i presupposti per autorizzare il deposito tardivo della memoria e della documentazione comunale, poiché mancavano sia una richiesta di autorizzazione sia la dimostrazione dell'estrema difficoltà della produzione tempestiva. Tuttavia, ha distinto la nota del 22 giugno 2026 dalla memoria tardiva, rilevando che essa, in quanto atto formato dalla pubblica amministrazione e direttamente connesso all'oggetto del giudizio, poteva essere rilevante per verificare la persistenza dell'interesse al ricorso. In applicazione dell'art. 64, comma 3, c.p.a., il Collegio ha quindi disposto d'ufficio l'acquisizione della nota agli atti, assicurando il successivo pieno contraddittorio. La decisione sulla domanda relativa al silenzio è stata riservata e la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il deposito della memoria difensiva comunale è stato ritenuto tardivo rispetto ai termini processuali.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il deposito è stato ritenuto effettuato oltre i termini propri del rito camerale.

  • art. 54, comma 1, c.p.a.

    L'autorizzazione al deposito tardivo presuppone una specifica richiesta e la dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre tempestivamente l'atto o il documento.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Il giudice amministrativo può disporre d'ufficio l'acquisizione di documenti nella disponibilità dell'amministrazione quando siano potenzialmente rilevanti, purché sia garantito il pieno contraddittorio.

Massime di principio

  • Il deposito tardivo di memorie o documenti non può essere autorizzato d'ufficio in assenza di una richiesta della parte e della dimostrazione dell'estrema difficoltà di produzione tempestiva, richieste dall'art. 54, comma 1, c.p.a.
  • Il giudice amministrativo può acquisire d'ufficio, ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a., un documento nella disponibilità dell'amministrazione quando l'atto sia direttamente connesso all'oggetto del giudizio e potenzialmente rilevante per la decisione, anche ai fini della verifica della persistenza dell'interesse al ricorso, garantendo il pieno contraddittorio tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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