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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10563/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il principio applicato è che la censura proposta per la prima volta in cassazione, se non dedotta in appello, è inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura non era stata previamente dedotta come motivo di appello; pertanto, secondo l'art. 606, comma 3, c.p.p., la doglianza era preclusa in sede di legittimità. Inoltre, il ricorrente non aveva specificamente contestato nel ricorso il riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che costituiva il presupposto del rilievo di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo interpreta nel senso che non è consentito dedurre in cassazione censure non previamente prospettate con l'atto di appello, a pena di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere prospettate censure nuove, ossia questioni non dedotte con l'atto di appello, quando la legge richiede la previa devoluzione del motivo a pena di inammissibilità.
  • Quando la sentenza impugnata riporta il riepilogo dei motivi di gravame, il ricorrente che intenda contestarne l'esattezza o completezza deve farlo specificamente nel ricorso per cassazione; in mancanza, la censura resta preclusa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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