Cassazione Civile, Sentenza n. 21357/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva rideterminato la clausola penale prevista nei contratti fra le parti: la ricorrente denunciava nullità per apparente carenza di motivazione e violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva omesso di applicare i criteri legali per la valutazione della manifesta eccessività della penale e aveva considerato elementi estranei (come la mancata allegazione del danno), nonché avesse in modo arbitrario applicato una unica penale a tutti i contratti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di FCA, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello fosse chiara e congrua e che la riduzione della penale rientrasse nella discrezionalità del giudice di merito. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva rideterminato la penale in 100 euro giornalieri unitari per tutti i contratti (per un totale di euro 91.100, calcolato su 911 giorni) e, dopo compensazioni fra crediti, aveva condannato la società FCA al pagamento di euro 323.214 oltre interessi legali dalla data della pronuncia. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore della controricorrente, liquidate in euro 8.200,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiede una motivazione che raggiunga il minimo costituzionale: la sentenza deve esporre i motivi idonei a far conoscere la ratio decidendi; la Corte ha ritenuto presente tale livello nella motivazione della Corte d'appello.
Disciplina i contenuti essenziali della motivazione della sentenza; la Cassazione ha verificato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la riduzione della penale.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Richiami formali sugli obblighi motivazionali applicabili; utilizzato nel censurare (e poi respingere) la presunta nullità della motivazione.
Stabilisce che la clausola penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno; la Corte ha chiarito che ciò non impedisce al giudice di merito di valutare l'ammontare della penale alla luce dell'interesse del creditore e del criterio di proporzionalità.
Attribuisce al giudice il potere di ridurre la penale manifestamente eccessiva; la Corte d'appello ha esercitato questo potere ritenendo la penale convenuta sproporzionata rispetto all'interesse all'adempimento e al danno concreto, valutazioni che la Cassazione ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità salvo vizio di motivazione.
Massime di principio
- La clausola penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno (art. 1382 c.c.), ma il giudice può, ai sensi dell'art. 1384 c.c., ridurla quando sia manifestamente eccessiva rispetto all'interesse del creditore e alla situazione contrattuale concreta.
- La verifica della manifesta eccessività è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito e comprende la valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento, della concreta incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e delle modalità temporali e fattuali (anche la condotta del creditore può essere rilevante).
- In sede di legittimità la Cassazione controlla principalmente la presenza e la logicità della motivazione: riduzioni della penale operate correttamente e adeguatamente motivate dal giudice di merito sono difficilmente riformabili in sede di cassazione.
- Il fatto che il creditore non abbia provato un danno preciso non esclude la riduzione della penale da parte del giudice: l'assenza di allegazioni dettagliate sul detrimento può essere valutata dal giudice come elemento utile a ridimensionare la penale, senza però invertire l'onere della prova.
- Se tra le parti esistono più contratti sostanzialmente collegati, il giudice di merito può ritenere congruo un trattamento unitario della clausola penale; ciò può attenuare il carattere sanzionatorio del cumulo di penali contrattuali.
- Prassi consigliata in casi simili: chi chiede l'applicazione della penale dovrebbe documentare l'interesse all'adempimento e l'effettivo pregiudizio subito; chi contesta dovrebbe proporre elementi di fatto e di diritto che dimostrino la manifesta eccessività e, se possibile, avanzare una misura alternativa equitativa.
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