Cassazione Penale, Sentenza n. 29023/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato di ricettazione con censura sulla applicazione dell'aumento di pena per recidiva aggravata: il difensore sosteneva che la Corte d'appello non aveva effettuato un concreto accertamento circa elementi che dimostrassero una maggiore pericolosità sociale derivante dalla pregressa condotta, ossia non aveva motivato in che modo le condotte pregresse dimostrassero un'inclinazione a delinquere e avessero influenzato la condotta oggetto di giudizio. In primo grado era stata altresì dichiarata estinta per prescrizione la contestazione di truffa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza impugnata risultava depositata con motivazione nei termini (2/08/2021), pertanto il termine per proporre ricorso era di 45 giorni decorrenti dal 7/08/2021 e, tenuta conto della sospensione feriale, scadeva il 15/10/2021; il ricorso è stato depositato il 16/10/2021. Perciò la Corte non ha esaminato il merito della censura sulla recidiva aggravata. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non pronunciate dal giudice di appello salvo i casi tassativi previsti dalla giurisprudenza. Con provvedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 585 lett. c) e art. 544 comma 3
art. 585 lett. c) e art. 544, comma 3 c.p.p.
Determinano il termine e le modalità di impugnazione: la corte ha ritenuto che, avendo la sentenza depositato la motivazione nei termini, il termine per il ricorso fosse di 45 giorni decorrenti dalla data prevista per la motivazione e che la sospensione feriale rilevi nel calcolo dei termini
Codice di procedura penale, art. 616
Consente alla Corte, quando dichiara inammissibile il ricorso, di condannare la parte al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicato per comminare la sanzione di euro 3.000,00
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime richiamate)
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 (Galdi); Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 (Bolognese); Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017 (Li Vigni); Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017 (Costa); Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016 (Menna)
Ribadiscono il principio che in Cassazione non possono essere dedotte questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, salvo i casi eccezionali contemplati dalla giurisprudenza
Massime di principio
- Verificare con estrema precisione i termini di impugnazione: il termine può decorrere dalla data utile legata al deposito della motivazione e la sospensione feriale incide sul computo; anche un giorno di ritardo può determinare l'inammissibilità.
- Se si censura l'applicazione della recidiva (soprattutto se aggravata), è necessario che il giudice di merito operi un concreto accertamento e motivi sulla maggiore pericolosità sociale e sul rapporto tra pregresse condotte e la condotta attuale; la mancanza di tale motivazione è un motivo valido ma va proposto nei termini e nei gradi compatibili.
- Non è possibile sollevare in Cassazione questioni non decise dal giudice d'appello, salvo i casi espressamente ammessi dalla giurisprudenza (es. questioni rilevabili d'ufficio o non proponibili anteriormente): occorre far valere le censure nei gradi precedenti perché siano devolute alla Cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, se sussiste colpa nella proposizione del ricorso, all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio prima di proporre ricorso tardivo o manifestamente infondato.
- In caso di dubbio sulla decorrenza o sul calcolo dei termini (es. deposito motivazione, sospensione feriale), conviene adottare misure cautelative come il deposito anticipato o la richiesta di certificazione formale delle date per evitare decadenze procedurali.
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