Cassazione Penale, Ordinanza n. 33851/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva respinto la richiesta principale di affidamento in prova e quelle subordinate di detenzione domiciliare e semilibertà. Il ricorrente era detenuto per espiare la pena di sei anni e sei mesi di reclusione, inflitta con sentenza del Tribunale di Salerno del 20 novembre 2007, confermata dalla Corte d’appello il 7 dicembre 2021 e irrevocabile dal 17 maggio 2023, per violenza sessuale di gruppo commessa a Salerno nel 2004. La pena decorreva dal 25 maggio 2023; la data di fine pena non è ricavabile dal testo fornito. Con un unico motivo, articolato in più profili, la difesa ha denunciato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. vizi di motivazione, con riguardo alla valutazione dell’assenza di revisione critica e della condotta successiva al reato. Ha sostenuto che non fossero stati adeguatamente considerati il tempo trascorso dal fatto, la giovane età del condannato all’epoca e il percorso trattamentale svolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure aspecifiche e meramente reiterative di questioni già adeguatamente valutate dal Tribunale di sorveglianza, la cui motivazione è stata giudicata congrua e lineare. In particolare, il rigetto delle misure alternative era fondato sulla notevole gravità del reato e sulla mancanza, secondo l’osservazione intramuraria, di una seria evoluzione della personalità in senso risocializzante, di un avvio della revisione critica e di una almeno iniziale resipiscenza; le deduzioni difensive non disarticolavano tali valutazioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. È stata inoltre disposta, ricorrendone le condizioni, l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Con un unico motivo, articolato in più profili, la difesa ha denunciato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. vizi di motivazione, con riguardo alla valutazione dell’assenza di revisione critica e della condotta successiva al reato.
La norma è richiamata quale base del motivo di ricorso, ma la Corte dichiara le relative censure inammissibili perché aspecifiche e reiterative, non idonee a disarticolare la motivazione del Tribunale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.
Quando ne ricorrono i presupposti, va disposta l’annotazione prevista dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Massime di principio
- In sede di legittimità, censure che si limitano a riproporre in termini confutativi profili già valutati dal giudice di sorveglianza, senza confrontarsi efficacemente con la motivazione del provvedimento, possono essere dichiarate inammissibili per aspecificità e carattere reiterativo.
- Nel valutare le richieste di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza può fondare il diniego sulla gravità del reato e sugli esiti dell’osservazione intramuraria relativi alla mancanza di evoluzione risocializzante, di revisione critica e di resipiscenza; deduzioni difensive che non disarticolano tale motivazione non ne determinano il superamento in cassazione.
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