Cassazione Penale, Ordinanza n. 32626/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello, contestando anzitutto l’affermazione di responsabilità, la sussistenza dei raggiri e la qualificazione della mancata consegna del bene compravenduto come fatto penalmente rilevante anziché come mero inadempimento civilistico. Tali motivi sono stati ritenuti generici e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, lett. d), e 591, lett. c), c.p.p., poiché sostanzialmente riproducevano le doglianze già formulate in appello senza sviluppare una critica argomentata alla decisione impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che la Corte d’appello aveva comunque fornito una risposta congrua su tali questioni. Con un ulteriore motivo, il ricorrente ha contestato l’aggravante della minorata difesa, sostenendo che essa fosse stata riconosciuta in ragione della sua identificabilità. Il motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, poiché, secondo la sentenza impugnata, l’aggravante derivava dall’impossibilità per la persona offesa di verificare, al momento dell’acquisto, l’esistenza dell’oggetto della compravendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I motivi relativi all’affermazione di responsabilità, ai raggiri e alla natura civilistica dell’inadempimento sono stati giudicati aspecifici, ripetitivi e meramente apparenti; il motivo sull’aggravante della minorata difesa è stato ritenuto generico e manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere una critica argomentata alla decisione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già svolte nei precedenti gradi non soddisfa tale requisito.
La mancanza di specificità dei motivi determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze formulate nel grado precedente, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare puntuali errori della decisione.
- Un motivo di ricorso è meramente apparente quando non assolve la funzione di critica argomentata alla pronuncia impugnata, anche se formalmente prospetta violazioni o vizi della decisione.
- L’aggravante della minorata difesa può fondarsi sulla concreta impossibilità della persona offesa di verificare, al momento dell’operazione, l’esistenza dell’oggetto della compravendita; non è necessario che essa dipenda dall’identificabilità dell’autore del fatto.
Come è indicizzato
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