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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31318/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento resa dal GIP in data 29/09/2021 per il reato di bancarotta fraudolenta. Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, contestando tra l'altro la motivazione relativa all'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e gli effetti della sentenza patteggiata.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nella parte relativa ai motivi non compresi dalle fattispecie di impugnazione consentite per la sentenza di patteggiamento (ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.). Tuttavia rileva d'ufficio e accerta l'illegalità delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267/1942, ritenendole inapplicabili in ragione della scelta del rito (patteggiamento) e dell'entità della pena (non superiore a due anni), e perciò annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie, eliminandole. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, artt. 444 e ss.

    artt. 444 e segg. c.p.p. (patteggiamento)

    La sentenza di patteggiamento è emessa ai sensi di tali disposizioni; regolano il rito concordato e la possibilità di applicare la pena pattuita.

  • Art. 448 comma 2-bis c.p.p. (introdotto dalla L. 23 giugno 2017 n. 103)

    art. 448, comma 2-bis, L. 23/06/2017 n. 103 (entrata in vigore 03/08/2017)

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai profili relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena; esclude tra i motivi ammessi la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • Art. 129 c.p.p.

    Norma sulle cause di proscioglimento; nella fact-pattern della sentenza di patteggiamento la Corte ha ritenuto che l'assenza di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento non costituisca motivo di impugnazione in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis.

  • R.D. n. 267 del 1942, art. 216 (ultimo comma)

    art. 216 ultimo comma R.D. n. 267/1942

    Le pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 sono incompatibili con la scelta del rito del patteggiamento quando la pena principale applicata non supera i due anni; la Corte ha rilevato d'ufficio l'illegalità e ha eliminato tali pene accessorie.

Massime di principio

  • Le sentenze di patteggiamento impugnabili in Cassazione sono limitate ai motivi indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; questioni estranee a tali motivi (es. carenze motivazionali su cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.) sono inammissibili.
  • La Corte può rilevare d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie quando risultano incompatibili con il rito scelto (patteggiamento) e con l'entità della pena principale applicata (es. pena non superiore a due anni).
  • Se le pene accessorie previste da norme speciali (es. art. 216 r.d. n. 267/1942) non sono applicabili per effetto del patteggiamento e della minima entità della pena, la Cassazione può annullare tale parte della sentenza senza rinvio.
  • In ricorsi per sentenze di patteggiamento è strategico concentrare i motivi di impugnazione su: volontarietà della manifestazione di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, e illegittimità della pena (i soli limiti valutati dalla Cassazione).
  • Prima di proporre ricorso avverso una sentenza di patteggiamento, è utile verificare l'eventuale presenza di pene accessorie applicate automaticamente e la loro compatibilità con il rito e con l'entità della pena, in quanto la loro eliminazione può essere ottenuta anche d'ufficio dalla Corte.

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