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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00728/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La Corte rileva che i motivi dedotti non sono specificamente riferiti alle sole censure consentite contro la sentenza di patteggiamento, cioè: vizi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, ovvero illegalità della pena o della misura di sicurezza. Per tale ragione il ricorso è stato ritenuto non deducibile nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rilevando che le doglianze non rientravano tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, disponendo la declaratoria "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti come titolo decisorio oggetto di impugnazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    regola la declaratoria di inammissibilità senza formalità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • Le doglianze contro il patteggiamento devono essere specifiche e riferite a vizi della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Quando il ricorso è inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e deve porre a carico del ricorrente le spese processuali e, nei casi previsti, la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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