Sentenza del 24/06/2020 n. 1882 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Sentenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere sul presupposto erroneo del raggiungimento di accordo conciliativo tra le parti - Revocazione della sentenza per errore di fatto - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la sussistenza dell’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., poiché la sentenza si basava su un fatto la cui verità era esclusa dagli atti. La sentenza di estinzione va revocata e, una volta rimossa, la controversia deve essere decisa nel merito. Il testo fornito non specifica l’esito della decisione di merito né contiene statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
S.A. ha chiesto la revocazione della sentenza che aveva dichiarato estinto il giudizio tributario per cessazione della materia del contendere. La decisione era stata fondata sull’erroneo presupposto che le parti avessero raggiunto e depositato un accordo conciliativo, mentre dagli atti processuali non risultava che tale accordo fosse mai intervenuto.
Norme richiamate
Sussistono i presupposti per disporre la revocazione della sentenza per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. allorquando la decisione sia stata fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa dagli atti.
La revocazione è ammessa quando la decisione presuppone come vero un fatto che gli atti processuali escludono in modo incontrovertibile. Nel caso descritto, il presunto accordo conciliativo non risultava dagli atti e non era mai stato raggiunto.
Massime di principio
- Una sentenza che dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere sulla base di un accordo conciliativo inesistente può essere impugnata per revocazione per errore di fatto, se l’inesistenza dell’accordo emerge incontrovertibilmente dagli atti processuali.
- La revocazione rimuove la decisione fondata sull’erroneo presupposto fattuale; una volta revocata la sentenza, il giudice deve decidere la controversia nel merito.
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