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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8275/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del sequestro preventivo disposto a carico della societa' Torello Trasporti (anche delle quote della Tn Service s.r.l. e della DIF-Distribuzione Italiana Food s.r.l.). I motivi principali: 1) illegittimita' del sequestro per equivalente sulle quote societarie, poiche' tali quote sarebbero state acquisite in epoca anteriore rispetto ai reati contestati, mancando il nesso di derivazione tra profitto illecito e beni vincolati; 2) insussistenza del periculum in mora, atteso che la societa' ha documentato solidita' patrimoniale e disponibilita' di altri beni di valore superiore al profitto contestato; 3) violazione degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e del principio secondo cui il profitto del reato va ricercato preferibilmente nel patrimonio della societa' e, solo in via residuale, nella persona fisica per equivalente, nonche' il divieto del sequestro diretto dell'ente salvo che esso sia mero schermo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino. Motivi: il Tribunale del riesame non ha verificato e motivato se la societa' fosse un "mero schermo" utilizzato dal legale rappresentante (condizione necessaria per legittimare il sequestro per equivalente sui beni dell'ente), e non ha adeguatamente valutato e motivato il periculum in mora nonostante la documentata consistenza patrimoniale della societa'. Pertanto il provvedimento e' stato annullato e rinviato per nuovo esame su tali profili.

Norme richiamate

  • art. 10-quater, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    E' la norma penale tributaria alla base delle contestazioni. La Corte richiama che le misure patrimoniali devono essere cautelate solo connessamente al profitto derivante da reati di questo tipo, con attenta verifica del nesso.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'impugnazione al Tribunale del riesame; la Corte osserva che il giudice di riesame ha competenza anche su questioni di identificazione e valore dei beni e non puo' sottrarre tali valutazioni.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 321, comma 2, c.p.p.

    Impone l'obbligo di motivazione circa il periculum in mora; la Corte ha censurato l'assenza di una motivazione adeguata sul carattere urgente della misura cautelare patrimoniale.

  • art. 12-bis, D. Lgs. n. 74 del 2000

    art. 12-bis, D. Lgs. n. 74/2000

    Stabilisce principi sulla confisca per equivalente: il profitto del reato va ricercato prioritariamente nel patrimonio dell'ente e, solo in caso di impossibilita', nella persona fisica; la Corte rileva che il Tribunale non ha applicato correttamente questi principi nel valutare il sequestro sui beni societari.

  • Sez. U, n. 10561 del 30/1/2014 (Gubert)

    Giurisprudenza di legittimita' richiamata: il sequestro per equivalente sui beni dell'ente e' ammissibile solo se l'ente e' privo di reale autonomia e funge da schermo; in assenza di tale prova la trasmigrazione del profitto in capo all'ente non giustifica il vincolo.

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Principio giurisprudenziale sul ruolo della valutazione patrimoniale dell'ente nella determinazione dell'indispensabilita' del sequestro: la solidita' patrimoniale puo' escludere il periculum e la necessita' del vincolo anticipato.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo per equivalente sui beni di una persona giuridica e' ammesso solo se e' dimostrato che l'ente e' un "mero schermo" privo di autonomia e utilizzato dal reo; in mancanza di tale prova il vincolo sui beni societari non e' legittimo.
  • Il giudice deve motivare specificamente il periculum in mora: va valutata la consistenza patrimoniale dell'ente e la presenza di altri beni gia' vincolati o disponibili, per stabilire se sussista effettiva necessita' della misura cautelare.
  • Prima di applicare la confisca per equivalente, occorre cercare il profitto del reato nel patrimonio societario; solo in subordine, e se impossibile, si procede nei confronti della persona fisica.
  • Se le quote societarie sono state acquisite prima della consumazione dei reati, e' necessario dimostrare il nesso di derivazione o l'uso strumentale dell'ente per fini illeciti; l'acquisizione anteriore di per se' puo' escludere il rapporto diretto con l'illecito.
  • Il Tribunale del riesame ha competenza a valutare identificazione e valore dei beni ai fini del sequestro e non puo' escludere tali accertamenti dalla cognizione richiesta dall'art. 324 c.p.p.; tali questioni devono essere affrontate e motivate nel provvedimento.

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