Cassazione Penale, Sentenza n. 6591/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Imperia per i reati di estorsione (capo 1) e di minaccia. La ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 629 c.p., sostenendo che la condotta contestata (la prospettazione, al momento dell'assunzione, dell'alternativa tra rinuncia a parte della retribuzione e perdita dell'opportunita' di lavoro) si e' realizzata nel momento genetico del rapporto di lavoro e, secondo la giurisprudenza, non integra il reato di estorsione in mancanza di un danno rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la condotta contestata era avvenuta nel momento genetico dell'assunzione (condizione per essere assunti) e, richiamando orientamenti di legittimita', ha stabilito che tale fattispecie non integra il reato di estorsione perche' manca il danno rispetto alla situazione precedente di disoccupazione. Di conseguenza la sentenza impugnata e' stata annullata senza rinvio limitatamente al capo 1) (estorsione) perche' il fatto non sussiste, con eliminazione della relativa pena. Gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai reati residui (es. la minaccia).
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma nel senso che l'estorsione richiede un danno o una perdita rispetto alla situazione precedente; se la "minaccia" e' condizione per l'assunzione (momento genetico) e non determina una perdita rispetto alla disoccupazione pregressa, non ricorrono i presupposti dell'estorsione
Sez. 6 - Sentenza n. 6620 del 03/12/2021 (Giovinazzo), Rv. 282903 - 01
Giurisprudenza richiamata per il principio che la prospettazione, al momento dell'assunzione, dell'alternativa tra rinuncia a parte della retribuzione e perdita dell'opportunita' di lavoro non integra il reato di estorsione
Sez. 2 - Sentenza n. 21789 del 04/10/2018 (Roscino), Rv. 275783 - 01
Ulteriore precedente che esclude la configurabilita' dell'estorsione quando la condotta si verifica nel momento genetico del rapporto di lavoro
Massime di principio
- Quando la richiesta di parte della retribuzione viene formulata come condizione per l'assunzione (momento genetico del rapporto) generalmente non sussiste il reato di estorsione, perche' non si verifica un danno rispetto alla situazione precedente di disoccupazione
- Perche' l'estorsione sia integrata e' necessario valutare il momento temporale della condotta: se la costrizione interviene dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro o in presenza di una situazione lavorativa gia' acquisita, l'ipotesi estorsiva puo' sussistere
- La qualificazione giuridica dipende dalla comparazione tra la situazione antecedente e quella conseguente alla condotta: l'esistenza di un "ingiusto profitto" non e' sufficiente se manca il pregiudizio rispetto alla posizione precedente della vittima
- Se l'estorsione viene esclusa, vanno comunque valutati altri profili di responsabilita' (es. illiceita' in materia di diritto del lavoro, reati contro il patrimonio o responsabilita' civile/amministrativa) e la relativa azione puo' proseguire su queste basi
- In sede processuale, l'annullamento senza rinvio per non sussistenza del fatto comporta l'eliminazione della pena relativa; resta possibile la rideterminazione della pena per i reati residui con trasmissione ad altra sezione in sede d'appello
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