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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23372/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un'associazione rappresentativa di dirigenti e quadri direttivi regionali ha convenuto la Regione lamentando condotta antisindacale ex art. 28 Statuto dei lavoratori per avere la Regione, mediante due leggi regionali succedutesi nel tempo e i conseguenti accordi decentrati, dirottato quote dei fondi destinati alla dirigenza verso il fondo del personale di comparto. In particolare, una prima legge regionale avrebbe previsto per il 2014 la riduzione del 10% delle risorse stabili del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, con corrispondente incremento del fondo per la produttività del personale non dirigente; una seconda legge regionale avrebbe disposto analogo spostamento per il 2015. Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello per: omessa pronuncia sulla domanda principale di accertamento dell'antisindacalità; violazione dell'art. 28 l. n. 300/1970, sostenendo che basta la lesione oggettiva delle prerogative sindacali; violazione dell'art. 23, comma 3, l. n. 87/1953 e dell'art. 28 St. lav. per avere la Corte d'appello ritenuto irrilevante la questione di costituzionalità della normativa regionale, pur ritenuta non manifestamente infondata. La Corte di cassazione ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, perché il giudice di merito aveva comunque negato la configurabilità della condotta antisindacale; ha affermato che l'emanazione di una legge regionale è atto politico insindacabile e non può costituire condotta ex art. 28; quanto all'attuazione della legge da parte della Regione, ha escluso la tutela perché la pubblica amministrazione deve conformarsi alla legge vigente fino all'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale e, in ogni caso, mancava l'attualità del pregiudizio sindacale e un interesse concreto a rimuovere effetti ormai consolidati o a inibire condotte future. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità e novità della controversia.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha integrato la motivazione della Corte d'appello osservando che: a) l'emanazione della legge regionale non è censurabile come condotta antisindacale perché espressione di potestà legislativa politica; b) l'attuazione da parte della Regione, quale datore di lavoro pubblico, di una legge vigente non è imputabile a titolo di antisindacalità o responsabilità, poiché la P.A. deve conformarsi alla legge fino a eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale; c) mancava comunque il requisito dell'attualità del pregiudizio, essendo gli effetti degli accordi del 2014 e 2015 consolidati e non emergendo comportamenti futuri da inibire. Le spese di legittimità sono state compensate per la novità e peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 28 l. n. 300/1970

    La condotta antisindacale richiede una lesione oggettiva dell'attività e degli interessi collettivi sindacali; tuttavia non è configurabile rispetto all'emanazione di una legge regionale, atto politico insindacabile, né rispetto all'attuazione di una legge vigente da parte della P.A. in assenza di attualità del pregiudizio.

  • art. 23, comma 3, l. n. 87/1953

    La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo se rilevante; nel caso concreto è stata ritenuta irrilevante perché la domanda ex art. 28 era comunque inaccoglibile.

  • art. 117, comma 2, lettera l), Cost.

    La disciplina del trattamento economico dei dipendenti regionali ricade nell'ordinamento civile, riservato alla competenza legislativa statale; ciò rende sospetta di illegittimità la normativa regionale che intervenga in materia.

  • artt. 97 e 136 Cost.

    La pubblica amministrazione deve conformarsi alla legge vigente sino alla declaratoria di illegittimità costituzionale; l'eventuale antigiuridicità successiva non si traduce, per il passato, in responsabilità della P.A.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è stata omessa pronuncia, poiché la Corte territoriale ha comunque respinto la domanda nel suo complesso, affrontando la questione della fonte del pregiudizio e dell'antisindacalità.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per omessa pronuncia è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello aveva deciso sulla domanda, sia pure con diversa motivazione.

Massime di principio

  • L'emanazione di una legge regionale, anche se sospettata di incostituzionalità per invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile, non può costituire di per sé condotta antisindacale perseguibile ai sensi dell'art. 28 Stat. lav., perché si tratta di esercizio di potestà legislativa politica insindacabile.
  • Per configurare la condotta antisindacale è sufficiente una lesione oggettiva delle prerogative sindacali, senza necessità di un intento lesivo; tuttavia, quando la lesione derivi dall'attuazione di una norma vigente da parte di una pubblica amministrazione datrice di lavoro, occorre che persista un interesse attuale alla rimozione degli effetti o all'inibitoria di condotte future.
  • La questione di legittimità costituzionale è irrilevante se, anche ove accolta, non consentirebbe comunque di accogliere la domanda proposta, per difetto di un presupposto autonomo della tutela richiesta.
  • La pubblica amministrazione deve conformarsi alla legge fino alla sua eventuale caducazione costituzionale; pertanto la mera esecuzione di una legge vigente non è di regola imputabile come illecito o come condotta antisindacale.
  • La tutela ex art. 28 Stat. lav. presuppone un pregiudizio attuale all'attività sindacale: non è sufficiente la rimozione, a distanza di tempo, di effetti ormai consolidati su rapporti di lavoro non più controversi, specie quando non vi siano ulteriori condotte future da inibire.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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