Cassazione Penale, Sentenza n. 16960/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava l'abnormità dell'ordinanza del Tribunale di Gela che, nel corso del dibattimento, aveva dichiarato la nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio relativa all'opposizione all'archiviazione (per mancata notificazione in carcere) e aveva dichiarato la nullità di tutti gli atti successivi, inclusa la citazione a giudizio disposta dopo ulteriori indagini. Il Procuratore sosteneva che tale dichiarazione di nullità e la restituzione degli atti al GIP avevano creato una stasi procedurale ingiustificata, atteso che il Pubblico ministero aveva già esercitato l'azione penale (con decreto di citazione diretta previo avviso ex art. 415-bis c.p.p.) e non intendeva chiedere l'archiviazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha ritenuto illegittima e abnorme l'ordinanza del giudice del dibattimento che ha dichiarato la nullità dell'ordinanza del GIP (che aveva rigettato la richiesta di archiviazione e disposto nuove indagini) e di tutti gli atti successivi. La Corte ha osservato che il provvedimento del GIP è inoppugnabile dalla persona sottoposta a indagine e che il giudice del dibattimento non può sindacare quel provvedimento, soprattutto dopo che il Pubblico ministero ha esercitato l'azione penale. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
L'impugnazione prevista è ammessa solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e nei casi particolari di nullità indicati dal comma 6; la persona sottoposta alle indagini non può, in generale, impugnare il provvedimento del giudice che dispone nuove indagini per rigetto della richiesta di archiviazione.
Richiamato in relazione all'avviso dato al soggetto prima della citazione diretta; il decreto di citazione diretto è intervenuto dopo l'espletamento delle ulteriori indagini ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- L'ordinanza del GIP che rigetta la richiesta di archiviazione e dispone nuove indagini non è impugnabile dalla persona sottoposta a indagine mediante ricorso per cassazione: l'impugnazione è riservata all'ordinanza di archiviazione e ai soli casi tassativi previsti dalla legge.
- Il giudice del dibattimento non può sindacare e annullare il provvedimento del GIP che abbia disposto nuove indagini né dichiarare la nullità di tutti gli atti successivi una volta che il Pubblico ministero ha esercitato l'azione penale: tale intervento è da qualificarsi abnorme.
- Se il Pubblico ministero ha già esercitato l'azione penale (es. citazione diretta), la restituzione degli atti al GIP e l'ordine di rinnovazione del provvedimento possono creare una stasi processuale ingiustificata e risultare inefficaci rispetto all'ulteriore corso del procedimento; in tali casi la via corretta per rimuovere l'atto abnorme è il ricorso per cassazione da parte del Pubblico ministero.
- Eccezioni relative a nullità formali nella fase di opposizione all'archiviazione (es. mancata notifica dell'avviso camerale) devono essere valutate nei limiti e nelle forme previste dall'art. 409 c.p.p.; non sempre la loro deduzione in dibattimento comporta l'annullamento degli atti successivi quando ciò contrasta con l'esercizio dell'azione penale da parte del PM.
- In situazioni analoghe, se il PM non intende rinnovare l'archiviazione, occorre procedere al giudizio e non disporre retrocessioni del procedimento che impediscano il regolare prosieguo del processo.
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