Cassazione Penale, Ordinanza n. 10334/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione sulla responsabilità, deducendo vizi di motivazione e sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi riproducevano censure già proposte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, e che il primo motivo mirava solo a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il primo motivo era non specifico e, comunque, incentrato su una richiesta di diversa lettura delle prove, non consentita in cassazione, mentre il secondo motivo era anch'esso reiterativo e già disatteso con motivazione congrua dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice della ricettazione, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto congruamente motivata l'affermazione di responsabilità, anche sulla base della consapevolezza della provenienza illecita del bene.
norma richiamata in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva; il diniego è stato ritenuto correttamente motivato alla luce dei precedenti penali e della prognosi sfavorevole sulla finalità rieducativa e sul rischio di recidiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza una critica puntuale alle ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, salvo che si deduca uno specifico travisamento delle risultanze processuali rilevato nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.
- In tema di ricettazione, la consapevolezza della provenienza illecita del bene può essere desunta dal comportamento tenuto dall'imputato al momento del controllo, se il ragionamento probatorio del giudice di merito è congruo e immune da vizi logici.
- In materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice può fondare il diniego anche sui soli precedenti penali dell'imputato, purché da una motivazione specifica, puntuale e concreta emergano elementi negativi sulla funzione rieducativa della pena sostitutiva, sul contenimento del rischio di recidiva e sull'adempimento delle prescrizioni.
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